Cassation court dismisses INPS appeal, upholding child benefit for third-country workers with long-term residence permits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that awarded child benefits to a third-country national. The INPS argued that the applicant lacked the required 'unique residence permit' under national law, but the appellate court correctly applied EU directives granting equal treatment to workers with long-term residence permits. The Supreme Court affirmed this decision, noting that the constitutional illegality of the strict permit requirement meant the specific permit type was no longer a valid bar to the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 125, l. n. 190/2014; Art. 12, Direttiva 2011/98/UE: The requirement for a 'unique residence permit' for third-country nationals to receive child benefits is unconstitutional; benefits must be granted to workers with long-term residence permits regardless of the specific permit type.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23304-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro REHMAN ABDUL; -intimato - avverso la sentenza n. 116/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/02/2018 R.G.N. 983/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale avvocato VINCENZO TRIOLO. Oggetto Assegno natalità R.G.N.23304/2018 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 PU FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 6.2.2018, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a Rehman Abdul l’assegno di natalità di cui all’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 12 e 3, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2011/98/UE, i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro dell’Unione a fini lavorativi, tra i quali i titolari di permesso unico di soggiorno, dovessero beneficiare dello stesso trattamento riservato a cittadini membri dell’Unione e, sul presupposto che l’assegno in questione dovesse rientrare senz’altro nelle prestazioni familiari di cui al Regolamento comunitario n. 883/2004, in quanto prestazione destinata a compensare i carichi familiari, ha accolto la domanda ancorché l’istante non fosse titolare di permesso di lungosoggiorno e avesse ottenuto il permesso per motivi di lavoro autonomo, in quanto titolare di impresa individuale.
Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Rehman Abdul è rimasto intimato. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa è stata rimessa all’udienza pubblica con ordinanza del 19.1.2023. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, commi 125-129, l. n. 190/2014, del connesso d.P.C.M. 27.2.2015, e degli artt. 4-bis, 43 e 44, d.lgs. n. 286/1998, in relazione all’art. 12 prel. c.c., all’art. 3, comma 2, della direttiva 2011/98/UE (recepita dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 40/2014) e, consequenzialmente, all’art. 3 del Regolamento CE n. 883/2004, per avere la Corte di merito riconosciuto l’assegno di natalità all’odierno intimato, titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, pur in presenza del disposto di cui all’art. 3, comma 2, lett. k), della direttiva 98/2011/UE, secondo il quale la direttiva cit. non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro dell’Unione come lavoratori autonomi.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, l’INPS si duole di violazione di legge, in riferimento alle anzidette norme interne e sovranazionali, per avere la Corte territoriale riconosciuto all’odierno intimato la prestazione di cui trattasi ancorché essa non rientri nel novero delle prestazioni di sicurezza sociale, costituendo piuttosto un premio diretto a incentivare la natalità nell’ambito del territorio nazionale. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono, come ben evidenziato dal Pubblico ministero nella sua requisitoria, infondati.
Com’è noto, la prestazione per cui è causa è stata introdotta dall’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, che, per quanto qui rileva, aveva riconosciuto, “al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno”, un assegno di importo pari a 960 euro annui per ogni figlio nato tra il 1º.1.2015 e il 31.12.2017 da cittadini italiani o da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’art. 9, d.lgs. n. 286/1998. È parimenti noto che, con ordinanza interlocutoria n. 16169 del 2019, questa Corte, sul presupposto che l’assegno in questione costituisse prestazione di assistenza sociale di contenuto economico, volta alla realizzazione di uno degli interventi finalizzati alla valorizzazione ed al sostegno delle responsabilità familiari, così come previsto, in applicazione dei principi costituzionali fissati dagli artt. 2 e 3 Cost., dall’art. 16, l. n. 328/2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiedeva ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998.
È noto, infine, che, con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, nella sua originaria formulazione (prima, dunque, delle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 4, l. n. 238/2021), nella parte in cui escludeva dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è comunque consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Ciò posto, risulta dalla sentenza impugnata che la prestazione per cui è causa è stata negata all’odierno intimato precisamente in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; e dal momento che, in parte qua, la disciplina di cui all’art. 1, comma 125, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, deve senz’altro convenirsi con il Pubblico ministero nel rilievo secondo cui il tenore dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, quale risultante a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale, priva sostanzialmente di rilevanza, ai fini della concessione della provvidenza di cui trattasi, il motivo per cui in concreto risulta rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, solo rilevando che si tratti di cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale o ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale e ai quali sia comunque consentito lavorare.Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Nulla va pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva, mentre tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma