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Ordinanza — n. 10659/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of lawsuit by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10659/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. The appellant, a worker seeking reclassification and back pay, had filed an appeal against a lower court ruling in her favor, while the respondent company resisted initially. The court accepted the formal renunciation by the appellant and the concurrent acceptance by the respondent, ruling that the process ended without further proceedings or doubled costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 1; Art. 391, comma 1 c.p.c.: When both parties formally renounce and accept the withdrawal of the lawsuit, the proceedings are extinguished with mutual compensation of costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of lawsuit extinction of proceedings compensation of costs renunciation of appeal concurrent acceptance compenso per prestazioni retribuzione del lavoratore dipendente rivalutazione dei salari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 1 c.p.c.
Art. 391, comma 1 c.p.c.
Essendo rinunc ia ed accettazion e regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c.
art. 390 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23607-2022 proposto da: BELLANDI IOLANDA GIUSEPPA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -ricorrente - contro TEKNOSERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO n.4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO CANETTI, FRANCESCO ANDRETTA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 294/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 80/2022; u udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO CHE:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino accoglieva l’appello proposto dalla Teknoservice s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 391/2021, che aveva accertato il diritto dell’attrice Bellandi Iolanda Giuseppa (assunta dal 15.10.2013 con la qualifica di operaia raccoglitrice di 2° livello CCNL Fise Assoambiente) a essere inquadrata dal 16.1.2014 nel 3° livello e aveva condannato la società a corrispondere alla lavoratrice le conseguenti differenze retributive; la Corte, invece, respingeva le domande della lavoratrice appellata proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.

2. Avverso tale decisione, Bellandi Iolanda Giuseppa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

3. L’intimata ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Rileva il Collegio che il difensore della ricorrente, all’uopo munito di procura speciale, in data 19.2.2024, ha depositato telematicamente atto in cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.; a sua volta, i difensori della controricorrente, parimenti muniti di idonea procura, nel medesimo atto ha nno dichiarato di accettare tale rinuncia.

2. Rinuncia e contestuale accettazione sono “a spese compensate”.3. Essendo rinunc ia ed accettazion e regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c.

4. In conformità alle concordi richieste dalle parti, le spese del giudizio devono intendersiintegralmente compensate.

5. Non deve essere disposto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così d