Cassation court dismisses appeal on agency contract stability, rejecting isolated evidence arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Parsy Green S.R.L. inadmissible, upholding the lower court's finding of stable agency relationships with Enasarco. The appellant argued that continuity and payment amounts alone proved agency without an essential obligation to act, but the court rejected this by emphasizing the need for a holistic assessment of all indicia. Consequently, the court affirmed that the lower court correctly identified the stability and continuity of the collaboration based on the totality of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1742 e ss. cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: The stability of an agency contract requires a comprehensive evaluation of all indicia, not merely continuity or payment amounts, distinguishing it from occasional business brokering.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10149-2023 proposto da: PARSY GREEN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO INGRILLI'; -ricorrente - contro FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE CERBARA 94, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA AMORUSO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 611/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2023 R.G.N. 1197/2022;
Oggetto AGENZIA R.G.N.10149/2023 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda della Fondazione Enasarco di accertamento della sussistenza di rapporti di agenzia tra alcuni collaboratori (Andrea Papagni, Napoleone Cipollone, Antonio Gallo, Giovanni Mulvoni, Luciano Piras) e la Parsy Green, con conseguente condanna al pagamento di complessivi euro 148.083,83 a titolo di debito contributivo.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che erano stati raccolti significativi elementi indiziari (ampia durata effettiva delle collaborazioni, fatturazione presente in tutti gli anni del periodo, alto numero e significativa frequenza di fatture emesse anno per anno e complessivamente, riferimento dei documenti agli affari svolti in un determinato arco di tempo, percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi, entità rilevante nell’ammontare medio annuo dei compensi) che deponevano perla stabilità e la continuità del rapporto di collaborazione.
3. La Parsy Green in liquidazione ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a un motivo. La Fondazione Enasarco ha resistito con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 e ss. cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, ritenuto stipulati dei contratti di agenzia sulla base della sola continuità dei rapporti di collaborazione e della entità dei compensi, a prescindere dalla sussistenza di un obbligo di agire da parte del collaboratore, che deve ritenersi tratto essenziale del contratto di agenzia.
2. Il ricorso è inammissibile: le censure s’incentrano sulla contestazione degl’indici sintomatici della stabilità, che la sentenza impugnata ha inquadrato in una lettura organica e coerente, laddove i motivi di ricorso tendono a sminuirli e isolarli uno dall’altro in modo da sovvertire la valutazione della Corte d’appello e riproporre una rivisitazione dell’apprezzamento delle prove.
3. Questa Corte è costante nell’affermare che la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia dev’essere operata, essenzialmente, in base al criterio della stabilità e alla natura dell’incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari.
4. Un’attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell’agenzia, solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari (Cass., n. 2828 del 2016).
5. La stabilità implica che l’incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass., n. 10265 del 1998) e segna il discrimine dell’agenzia rispetto alla fattispecie del mandato (Cass. n. 10046 del 2023, con riferimento alle ripercussioni di talidifferenze sulla sorte del contratto, nell’ipotesi di fallimento del preponente).
6. Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s’instaura «una non episodica collaborazione professionale autonoma»: il risultato è a rischio dell’agente, che ha «l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo» (sentenza n. 2828 del 2016, cit.).7. Diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d’affari, che si sostanzia «nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni».
La prestazione del procacciatore «è occasionale» e dunque «dipende esclusivamente dalla sua iniziativa», attiene «a singoli affari determinati», ha «durata limitata nel tempo» e si traduce nella «mera segnalazione di clienti» o nella «sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una «attività promozionale stabile di conclusione di contratti» (sentenza n. 2828 del 2016, cit.; Cass. nn. 11305 e 29400 del 2022; Cass. n. 30649 del 2023).
8. Ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti» (sentenza n. 2828 del 2016, cit.). La stabilità non si configura come «mera ripetizione nel tempo dell’attività» e non può essere avvalorata soltanto «dall’ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili» (Cass. n. 23377 del 2020).
9. Gli elementi passati in rassegna dalla Corte di appello sono conformi all’orientamento consolidato e risultano idonei a sorreggere il convincimento esternato nella motivazione della sentenza impugnata nel senso della sussistenza di rapporti continuativi dei collaboratori della società e dell’assunzione di un incarico stabile, al fine di desumerne la fondatezza della pretesa avanzata da Enasarco.
10. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - ove dovuto - per i l