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Ordinanza — n. 10592/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper fact re-evaluation regarding employment contract nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court incorrectly applied regulations regarding the 'transfer' of an employment contract versus a new hiring. The court ruled that the lower court's finding that the hiring was a new position rather than a transfer constituted a re-evaluation of facts, which exceeds the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.: A challenge alleging violation of law is inadmissible if it effectively re-evaluates contested facts or questions the existence of a legal situation already ascertained by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-evaluation of facts employment contract nullity transfer of contract legality review limits licenziamento o risoluzione del contratto contratti di lavoro trasferimento dei rapporti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Vizio enunciabile ex art. 360 n.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Vizio enunciabile ex art. 360 n.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo; occorre, altresì, dare atto della sussistenza per la ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art.
Art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass.
art. 1418 c.c
art. 1419 c.c
148/1931, dell’art. 1419 c.c.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, tanto più in una ipotesi di cd.
Cass. n. 21052 del 2014
A, realizza un'ipotesi di cessione del contratto e cioè determina una successione a titolo particolare della cessionaria nel rapporto contrattuale originario, che resta in vita con la sostituzione di un nuovo soggetto nella posizione giuridica, attiva e passiva, della cedente (Cass. n. 21052 del 2014;
Cass. n. 6743 del 1992
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27999-2021 proposto da: ROIATE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO NAPPI; -ricorrente - contro ATAC S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE (già TRAMBUS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRENESTINA 45, presso la STRUTTURA LEGALE DI ATAC S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONA FLAMMENT; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1829/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 3310/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Nullità contratto di lavoro R.G.N.27999/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da Francesca Roiate nei confronti di ATAC Spa, nella quale era stata incorporata Trambus Spa, volta ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro, comunicata in data 18 aprile 2017, per “nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418 c.c. sulla base della sentenza del Tribunale di Roma con la quale l’amministratore delegato ed il direttore delle risorse umane p.t. di Trambus Spa erano stati condannati per il reato di abuso di ufficio continuato in concorso per avere proceduto all’assunzione in questione anche in violazione delle norme di cui al R.D. 148 del 1931 ed al Regolamento di attuazione (art. 10 All.

A) di cui all’art. 18 L. n. 133/88 ed all’art. 35 d. lgs. n. 165/01”; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con un motivo; ha resistito con controricorso l’intimata società; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.il motivo di ricorso deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 All. A) R.D. n. 148/1931, dell’art. 1419 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.

Vizio enunciabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.”; si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto inderogabile l’art. 20 richiamato, sostenendo che nella specie si sarebbe realizzato il “trasloco” previsto da detta disposizione e non una assunzione ex novo;2. la censura è inammissibile; come noto,il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016;

Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass.n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); invero, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014;

Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanza si viene inevitabilmente a censurare l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici del merito ed il loro apprezzamento circa l’insussistenza di una vicenda concreta riconducibile al “trasloco” di cui all’art. 20, All.

A), R.D. n. 148 del 1931, quanto, piuttosto, ad una assunzione ex novo ; tale accertamento non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perché prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito ben oltre i limiti imposti dall’art. 360, co. 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, tanto più in una ipotesi di cd. “doppia conforme”; peraltro, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, il "trasloco" di cui al R.D. n. 131 del 1948, art. 20, all. A, realizza un'ipotesi di cessione del contratto e cioè determina una successione a titolo particolare della cessionaria nel rapporto contrattuale originario, che resta in vita con la sostituzione di un nuovo soggetto nella posizione giuridica, attiva e passiva, della cedente (Cass. n. 21052 del 2014;

Cass.n. 6743 del 1992); pertanto, la successione postula il subentro in un rapporto contrattuale inalterato, mentre per la Roiate, come accertato dalla Corte territoriale, “era stato modificato il parametro di ingresso in assenza di criteri oggettivi e di valutazione degli specifici requisiti di legge per ricoprire la posizione nella quale era stata assunta”, oltre a difettare sia il consenso al trasferimento, che era stato condizionato alla circostanza che “avvenisse senza vantaggi”, sia il requisito della vacanza del posto in organico, sicché nella specie non assume decisivo rilievo la questione della derogabilità o meno della disposizione speciale, quanto piuttosto l’impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla previsione legale in mancanza dei suoi presupposti applicativi;

3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo; occorre, altresì, dare atto della sussistenza per la ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ric