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Ordinanza — n. 10458/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS appeal regarding public employee internal career progression and selection procedure legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10458/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by INPS and a public employee challenging a lower court's ruling on internal career progression. The court held that internal promotions within the same category do not constitute competitive procedures requiring administrative approval, and that internal selection lists are not normative acts subject to annulment. Consequently, the court dismissed both the main and incidental appeals, ordering each party to bear their own litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 85 CCNL 2006: Internal career progression within the same qualification profile does not constitute a competitive procedure, and internal selection lists lack normative value for annulment actions.

Parole chiave

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internal career progression public employment law selection procedure legality annulment of administrative acts competitive procedure distinction avanzamento di scatto accesso ai concorsi interni indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
82.“) può portare ad attribuire agli stessi la medesima natura delle disposizioni dettate dal CCNL ai fini della configurabilità del vizio previsto dall’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; - quanto, poi, alla legittimità dell’indizione della procedura, avvenuta nella vigenza dell’art.
Art. 85 CCNL 2006
Art. 82 CCNL 2006
Art. 9 d.l. n. 78/2010
civ.; - quanto, poi, alla legittimità dell’indizione della procedura, avvenuta nella vigenza dell’art. 9 del d.l.
Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
civ., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa e, in secondo luogo, per difetto di specificità della censura, non avendo la ricorrente incidentale, nel rispetto dell’onere di specificità imposto dall’art. 366 n.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
CONSIDERATO- che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art 111 Cost.
art 111 Cost
165/2001 in relazione all’art 111 Cost.
art. 1 d.P.R. n. 122/2013
165/2001 in relazione all’art. 111 Cost.
art. 360 cod. proc. civ
82.“) può portare ad attribuire agli stessi la medesima natura delle disposizioni dettate dal CCNL ai fini della configurabilità del vizio previsto dall’art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 33478 e 33352 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 133-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA, ANGELO GUADAGNINO; -ricorrente principale - contro INGALA ALESSANDRA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCOPAOLO RAGOZINI; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro MORREALE GABRIELE, MELOGRANI MARIA, LINI RICCARDO, MARSICO ANGELA MARIA, PASUT FRANCO, LUPOLI MARIA; -intimati - avverso la sentenza n. 3095/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2020 R.G.N. 2185/2016;

Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.133/2021 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Napoli chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Napoli di rigetto della domanda proposta dall’avv. Alessandro Maria Ingala nei confronti dell’INPS( avente ad oggetto il riconoscimento del II livello differenziato di professionalità a decorrere dall’1.1.2008 con conseguente pagamento delle relative differenze retributive oltre all’adeguamento anche per il futuro della posizione previdenziale e del trattamento di fine servizio), in parziale riforma della predetta decisione dichiarava il diritto dell’istante al riconoscimento del II livello differenziato di professionalità con effetti giuridici dall’1.1.2008 ed economici dall’1.1.2008 al 31.12.2010 e dall’1.1.2015 in poi, escluso il periodo 1.1.2011/31.12.1014; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto : la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di progressione interna da un livello ad un altro della stessa categoria professionale; la natura giuridica di inadempimento della mancata approvazione della graduatoria, non legittimata dall’art. 9, comma 21, l. n. 122/2010, che aveva bloccato le progressioni economiche per gli anni dal 2011 al 2013 poi prorogate al 2014;il diritto dell’istante alla tutela specifica di attuazione dell’offerta al pubblico manifestata dal datore di lavoro con il bando di concorso e la procedura selettiva,esclusa, tuttavia, limitatamente all’effetto economico, per il periodo, 1.1.2011/31.12.2014, di operatività del blocco delle progressioni; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’avv.

Ingala, che a sua volta, propone ricorso incidentale ed un ricorso incidentale condizionato, articolati entrambi su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS; - che la controricorrente ha poi depositato memoria . CONSIDERATO- che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art 111 Cost. con specifico riferimento al comma 1 in una lettura integrata con i regolamenti comunitari ed, in particolare, il regolamento n. 44/2001 ed al comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale in punto giurisdizione, trattandosi di procedura interrotta antecedentemente all’approvazione della graduatoria; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 111 Cost. con specifico riferimento al comma 7 in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, l’Istituto ricorrente principale lamenta l’illegittimità della pronuncia costitutiva resa dalla Corte territoriale, sostituitasi così all’Amministrazione datrice in difetto di un diritto riferibile all’istante, per essere il diritto alla progressione nel II livello differenziato di professionalità insuscettibile di insorgere in assenza dell’approvazione della graduatoria; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 85 del CCNL per il comparto Enti Pubblici Non Economici, Area VI, 1.8.2006 nonché del punto 17 della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 914/1999 con riferimento agli artt.1362 c.c. e ss., 9, comma 21, l. n. 122/2010 in relazione all’art. 111 Cost, con specifico riferimento al comma 7 in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, l’Istituto ricorrente principale lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, essendo l’approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione requisito posto in sede di concertazione con il sindacato cui rinvia il CCNL e legittimamente negata per l’inefficacia delle progressioni economiche disposta dall’art. 1 d.P.R. n. 122/2013 emanato a norma dell’art. 16, commi 1, 2 e 3 d.l. n. 98/2011, progressioninon conseguibili per automatismo ma subordinate all’esito di una procedura selettiva condizionata da sopravvenienze normative o organizzative che le degradano a interessi legittimi; - che, dal canto suo, la ricorrente incidentale, con il motivo proposto, imputa alla Corte territoriale la mancata qualificazione in termini di inadempimento del ritardo nell’emanazione del bando relativo alla selezione prevista con cadenza annuale a copertura dei posti divenuti disponibili e l’omessa considerazione del conseguente danno imputabile a responsabilità dell’Amministrazione,tenuta, pertanto , al risarcimento; - che, con l’ulteriore motivo, formulato condizionatamente all’accoglimento delle censure proposte dal ricorrente principale, la ricorrente incidentale imputa alla Corte territoriale l’omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria proposta sin dal primo grado in relazione all’inerzia dell’Amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di indire la procedura selettiva in epoca di gran lunga anteriore alla legge n. 122/2010; - che occorre rilevare in premessa, in relazione ai primi due motivi di ricorso, cheil Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quantola stessa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra quelleindicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; - che i primi due motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, riconoscendo l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 la giurisdizione del giudice ordinario laddove la controversia, come nel caso di specie, relativa ad una procedura selettiva per l’acquisizione di un livello economico differenziato nell’ambito della stessa qualifica, non attenga a procedure concorsuali implicanti il passaggio del dipendente ad altra area o ad altra qualifica; - che parimenti infondato si rivela il terzo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto, una volta formata la graduatoria in coerenza con l’atto deliberativo che indiceva la procedura, sulla base dei requisiti di cui all’art. 85 del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002/2005, perfezionata la procedura stessa a prescindere dall’approvazione del CdA e sussistente, per effetto dell’utile collocazione dell’avv.

Ingala nella predetta graduatoria, il diritto della medesima alla progressionedi carriera sia pur limitatamente agli effetti giuridici ( cfr. in termini Cass. nn. 33478 e 33352 del 2022);- che il ricorso è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione delle deliberazioni assunte dall’Inps sui tempi e sulle modalità delle procedure, perché gli atti in parola, espressione del potere organizzativo del datore di lavoro pubblico, non hanno valore normativo né il rinvio contenuto nella contrattazione collettiva di comparto ( art. 85 del CCNL 2006 secondo cui “Le procedure ed i criteri di selezione, nonché eventuali ulteriori requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi dell’art. 82.“) può portare ad attribuire agli stessi la medesima natura delle disposizioni dettate dal CCNL ai fini della configurabilità del vizio previsto dall’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; - quanto, poi, alla legittimità dell’indizione della procedura, avvenuta nella vigenza dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, il ricorso non coglie la ratio decidendi della pronuncia gravata, incentrata sulla distinzione fra effetti giuridici ed effetti economici delle selezioni finalizzate alla progressione all’interno dell’area o del profilo; - che, ritenuto assorbito, per l’infondatezza delle censure di cui al ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato, va considerato inammissibile il motivo del ricorso incidentale autonomo, in primo luogo per non essere la censura veicolata da alcun mezzo, non individuandosi il vizio, rilevante ex art. 360 cod. proc. civ., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa e, in secondo luogo, per difetto di specificità della censura, non avendo la ricorrente incidentale, nel rispetto dell’onere di specificità imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., dimostrato ex actis l’avvenuta tempestiva proposizione, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,di un’autonoma domanda risarcitoria , fondata sul ritardo nell’indizione della procedura; - che entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati, con compensazione tra le parti, reciprocamente soccombenti, delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso principa