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Ordinanza — n. 10454/2024 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation quashes lower court ruling on fixed-term contract abuse in public employment, ordering new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10454/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the Bologna Court of Appeal's decision regarding fixed-term contract abuse in public employment. The appellant argued that the lower court failed to apply EU principles requiring specific sanctions for repeated contract abuse, while the municipality contended the stabilization was valid. The court held that mere hiring via a subsequent competition does not sufficiently repair the prejudice caused by the initial abuse, mandating a new trial to apply correct legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 329, 112, 115 c.p.c.; Art. 366 n. 6, 369 n. 4 cod. proc. civ.; In cases of illegal repetition of fixed-term contracts, subsequent hiring via a competition lacks reparative value unless it constitutes a direct, specific sanction by the abusing entity, and internal res judicata does not bar claims when procedural requirements are unmet.

Parole chiave

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fixed-term contract abuse public employment law internal res judicata EU principles application procedural admissibility accredito per compiti assistenziali contributo di accudimento contratto di portineria

Disposizioni normative citate

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Art. 329 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Art. 369 n. 4 cod. proc. civ.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
14 delle preleggi in connessione con l’art. 36 d.lgs.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22552/2016
Cass. n. 35369/2021
Cass. n. 22317/2023
Cass. n. 14815/2021
Cass. n. 7982/2018
Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18
Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-429/18
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4494-2019 proposto da: SACCIA MICHELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA FAGGIOLI; -ricorrente - contro COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA TRENTINI, CATERINA SICILIANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 535/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/07/2018 R.G.N. 804/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere Dott.NICOLA DE MARINIS.

Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.4494/2019 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC RILEVATO - che, con sentenza del 23 luglio 201 8 la Corte d'Appello di Bologna chiamata a pronunziarsi sul gravameavverso la decisione resa dal Tribunale di Bologna che, nella causa proposta da Michelina Saccia nei confronti del Comune di Bologna, aveva dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti e pronunciato a carico del Comune condanna al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in parziale riforma di detta decisione rigettava la domanda sancendo la legittimità dei contratti a termine e l’infondatezza delle dipendenti pretese risarcitorie ; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto insussistente il denunciato abuso,non essendo stati tra le parti stipulati contratti a termine su organico di diritto per un arco di tempo superiore a trentasei mesi e, comunque, infondata la pretesa risarcitoria per l’intervenuta stabilizzazione dell’istante, da considerarsi, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, come idonea a garantire il ristoro del danno subito in conseguenza dell’abuso di contratti a termine; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva la Saccia, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune di Bologna;- che entrambe le parti avevano depositato memoria; - che la causa chiamata all’udienza del 12.9.2023 veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione concomitante con altre cause connesse per soggetti e oggetto; - che, differita la trattazione all’odierna udienza, la ricorrente ha nuovamente depositato memoria.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 112 e 115 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’essersi pronunciata in violazione del giudicato formatosi per effetto della mancata impugnazione da parte del Comune dell’accertamento in fatto,emergente dalla sentenza di prime cure,per cui i contratti a termine conclusi tra le parti attenevano all’affidamento di incarichi di supplenza non come insegnante, ma come operatrice dei servizi di prima infanzia gestiti dagli enti locali, e di avere comunque disatteso il dato emergente dagli atti di causa; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi invocati nel motivo che precede, la ricorrente rileva che si era formato giudicato sull’applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata per il comparto Regioni ed Autonomie Locali e sostiene che non poteva la Corte decidere la controversia sulla base di principi applicabili al solo comparto Scuola;- che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento all’art. 14 delle preleggi in connessione con l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente imputa alla Corte territorialedi avere erroneamente fatto ricorso all’analogia, giungendo a parificare, al fine di estendere l’efficacia sanante della stabilizzazione affermata da questa Corte con riguardo al settore scolastico, fattispecie da ritenersi incomparabili, per rivestire la ricorrente, non il ruolo di insegnante, ma quello di operatrice ai servizi di primainfanzia gestiti dagli enti locali; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, deld.lgs. n. 368/2001 e della l. n. 124/1999 è prospettata ancora in relazione all’erroneo riferimento operato dalla Corte territoriale alla normativa relativa al settore scolastico, con specifico riguardo al giudizio in ordine alla legittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti; - che, con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’essersi la Corte territoriale pronunciata nel senso del rigetto della pretesa risarcitoria assumendo la ricorrenza della circostanza dell’avvenuta stabilizzazione presso il Comune di Bologna, quando, in realtà, la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato presso altro datore per poi prendere servizio alle dipendenze del Comune di Bologna valendosi di una procedura di mobilità intercompartimentale;- che , con il sesto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, lamentando, sotto il profilo del contrasto con il diritto comunitario, la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella misura in cui nega al lavoratore il risarcimento del danno c.d. comunitario a fronte della riconosciuta abusiva reiterazione dei contratti a termine per avere fruito di una chance di stabilizzazione, in relazione alla quale non era riscontrabile il requisito soggettivo della stabilizzazione presso lo stesso datore cui è riferibile l’abuso, al quale la giurisprudenza di questa Corte subordina l’efficacia sanante della stabilizzazione; - che con il settimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., imputando alla Corte territoriale l’essersi pronunciata in violazione del giudicato formatosi per effetto della mancata impugnazione da parte del Comune dell’omesso esame da parte del primo giudice dell’efficacia sanante dell’assunzione a tempo indeterminato presso altro datore; - che il primo ed il secondo motivo si rivelano infondati alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 513/2019) per cui nel giudizio di appello il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” non osta a che il giudice 6 renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tali principi il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice; - che, di contro, il terzo ed il quarto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento, avendo la Corte territoriale errato nel non valutare la legittimità dei singoli contratti alla luce delle disposizioni vigenti al momento dell’instaurazione del rapporto (essendo stato il personale scolastico addetto agli asili nido e alle scuole dell’infanzia gestite dagli enti locali solo a partire dal 1° settembre 2013 esonerato dal rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 165/2001, ferma restando la necessaria ricorrenza delle condizioni richieste dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali) e nell’estendere alla fattispecie i principi di diritto affermati da questa Corte a partire da Cass. n. 22552/2016 dato che quei principi tengono conto del complesso sistema di reclutamento previsto per la sola scuola statale nonché della sopravvenuta legge n. 107/2015, anch’essa inapplicabile, quanto al regime delle assunzioni e alla disciplina dei rapporti a termine, alla scuola comunale ( cfr. in termini Cass. n. 35369/2021 e Cass.22317/2023 alla cui motivazione si rinvia quanto alla ricostruzione del quadro normativo); - che , parimenti, merita accoglimento il sesto motivo, con conseguente assorbimento del quinto, perché la sentenza impugnata contrasta con il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza distabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che - anche alla luce di Corte giust.

U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 -non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria.” ( Cass. n. 14815/2021 e successive conformi): - è stato, altresì, affermato che non è idonea a cancellare l’illecito eurounitario la stabilizzazione avvenuta alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che ha commesso l’abuso, anche se da quest’ultimo controllato (Cass. n. 7982/2018 e successive conformi); - che, dal canto suo, inammissibile deve ritenersi il settimo motivo, perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificità e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n.4 cod. proc. civ., che dovevano essere assolti quanto agli atti processuali rilevanti ai fini dell’asserita formazione del giudicato interno; - che il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso vanno dunque accolti,con assorbimento del quinto motivo, mentre vanno rigettati il primo ed il secondo e va dichiarato inammissibile il settimo;la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso,con assorbimento del quinto. Rigetta il primo ed il secondomotivo