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Ordinanza — n. 10434/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as moot due to subsequent indefinite contract stabilization of the public employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10434/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying dispute regarding the employee's contract status was resolved by a subsequent stabilization into an indefinite-term contract. The appellant argued for constitutional violations and unequal treatment, but the court found the core issue of contract conversion had ceased to exist. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest, and procedural costs were offset between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. n. 165/2001: An appeal becomes inadmissible if the subject matter of the dispute ceases to exist due to a subsequent event, such as the stabilization of a fixed-term public employment contract into an indefinite one.

Parole chiave

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cessation of subject matter public employment stabilization inadmissible appeal lack of interest fixed-term contract conversion lavoro a tempo determinato contratto di durata indeterminata disoccupazione a lungo termine

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30566-2019 proposto da: Berni Maurizio, rappresentato e difeso d a ll ’Avv. Alessandra Dapas , con domicilio digitale legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio de' Cavalierin. 11, presso lo studio dell’Avv. Aldo Fontanelli, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv. ti Valentina Frezzae Maritza Filipuzzi ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 35/2019 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 211/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame proposto da Maurizio Berni e confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva respinto la domanda di conversione del rapporto a termine intercorso fra il predetto lavoratore e il Comune di Trieste per il profilo di esecutore Oggetto Lavoro pubblico contratti a tempo determinato R.G.N.30566/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC socio-sanitario cat. A o di collaboratore di infanzia cat. B, assunto mediante chiamata dalle liste di collocamento;

2. avverso tale pronunzia propone ricorso per cassazione Maurizio Berni articolando quattro motivi, cui resiste il Comune di Trieste con controricorso;

3. le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che:

1. in via preliminare, occorre evidenziare che, in sede di memoria, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rilievo di essere stato assunto a tempo indeterminato dal Comune con decorrenza dal 19 dicembre 2022 a seguito di una procedura di stabilizzazione per soli titoli riservata ai dipendenti a tempo determinato, svolgendo comunque ulteriori argomentazioni per sostenere la fondatezza del ricorso, anche ai fini della disciplina delle spese processuali;

2. i quattro motivi di censura articolati nel ricorso (errata interpretazione del testo costituzionale in tema di pubblicoimpiego, errata motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione delle norme in materia di accesso al pubblico impiego, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, e art. 36; violazione per mancata applicazione della normativa comunitaria clausola 5 dell’accordo quadro europeo CES, UNICE e CEEP, allegato alla direttiva 1999/70/CE, violazione del principio di uguaglianza, illegittima disparità di trattamento; omessa valutazione di un punto decisivo della controversia) sono tutti convergenti sulla questione relativa alla mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato;

2. l’avvenuta stabilizzazione del ricorrente, come dallo stessorimarcato in sede di memoria, comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

3. le spese processuali possono essere compensate per l’intervenuta stabilizzazione ed il progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia;4. il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non è applicabile nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso ed integralmente compensate fra le parti le spese dell’intero pr