Cassation appeal dismissed due to withdrawal; ASL ordered to pay litigation costs to opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Azienda USL Taranto, withdrew the proceedings after the new counsel submitted a special power of attorney, while the respondent, Rondinone Maria, did not accept the withdrawal. Consequently, the court ruled that the withdrawing party bears all litigation costs under the principle of loser pays.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 2 e 4 c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, mandating the withdrawing party to bear all costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11723/2019 R.G. proposto da : AZIENDA USL TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI N 30, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentat a e difesadall’avvocato MARIANGELA CARULLI -ricorrente- contro RONDINONE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI rappresentata e difes a dall'avvocato MICHELE BRUNETTI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTOn.457/2018depositata il 18/01/2019 Rilevato che è pervenuta rinuncia al ricorso, depositata dal nuovo difensore della ASL di Taranto munito di procura speciale (rilasciata con scrittura privata autenticata dal Notaio Barberio rep. 2751 del 13 aprile 2021);
Evidenziato che la rinuncia è stata comunicata ai difensori della controricorrente in data 9 aprile 2024;Rilevato che nel giudizio di cassazione la rinuncia determina l’estinzione del giudizio medesimo, a prescindere dall’accettazione della controparte che rileva solo ai fini del regolamento delle spese ex art. 391, comma 4, c.p.c.; Ritenuto che in assenza di accettazione trova applicazione il comma 2 del richiamato art. 391 c.p.c. sicchè le spese, sulla base del principio della soccombenza, devono essere poste a carico del rinunciante nella misura liquidata in dispositivo (tenendo conto del valore della controversia e dell’attività compiuta – studio della controversia e fase introduttiva -), e vanno distratte in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ASL di Taranto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2153,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Michele Brunetti. Così deciso in Roma,il 15/04/202