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Ordinanza — n. 10362/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; applicant failed to deposit appeal at court registry as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10362/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant, Francesco Arnone, failed to deposit the document with the court registry. Although the applicant was not formally constituted, the Ministry of Justice argued that the lack of filing rendered the appeal procedurally impossible. The court ruled that without physical deposit, the appeal cannot be examined, resulting in dismissal and an order for the applicant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is procedurally inadmissible if the applicant fails to deposit the document with the court registry, regardless of whether the applicant was formally constituted in the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to deposit document court registry requirements procedural impossibility legal costs allocation difetto formale di procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso è improcedibile, in quanto non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art.
Art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co.
art. 369 c.p
CONSIDERATO CHE Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso è improcedibile, in quanto non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 17/07/2023 n. 20621
Nonostante la mancata costituzione del ricorrente, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. sez. un. 17/07/2023 n. 20621).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16959/2023r.g., proposto da Arnone Francesco. ricorrentenon costituito contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura generale dello Stato. controricorrente nonché Baldecchi Valentina. intimata avverso l’ordinanza del Tribunale di Bolognan.r.g. 674/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/02/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

RILEVATO CHE Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe con ricorso per cassazione, che tuttavia non ha depositato, restando “non costituito”. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio ed ha eccepito OGGETTO: ricorso per cassazione – mancato deposito – conseguenze l’improcedibilità del ricorso. Baldecchi è rimasta intimata. Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso è improcedibile, in quanto non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nonostante la mancata costituzione del ricorrente, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. sez. un. 17/07/2023 n. 20621).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co