Cassation appeal dismissed for non-filing; applicant failed to deposit appeal at court registry as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant, Francesco Arnone, failed to deposit the document with the court registry. Although the applicant was not formally constituted, the Ministry of Justice argued that the lack of filing rendered the appeal procedurally impossible. The court ruled that without physical deposit, the appeal cannot be examined, resulting in dismissal and an order for the applicant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is procedurally inadmissible if the applicant fails to deposit the document with the court registry, regardless of whether the applicant was formally constituted in the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16959/2023r.g., proposto da Arnone Francesco. ricorrentenon costituito contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura generale dello Stato. controricorrente nonché Baldecchi Valentina. intimata avverso l’ordinanza del Tribunale di Bolognan.r.g. 674/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/02/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.
RILEVATO CHE Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe con ricorso per cassazione, che tuttavia non ha depositato, restando “non costituito”. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio ed ha eccepito OGGETTO: ricorso per cassazione – mancato deposito – conseguenze l’improcedibilità del ricorso. Baldecchi è rimasta intimata. Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso è improcedibile, in quanto non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nonostante la mancata costituzione del ricorrente, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. sez. un. 17/07/2023 n. 20621).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co