Cassation Court remands case to wait for Supreme Court of Italy's ruling on attorney fee deduction rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the request to correct an interlocutory order regarding the deduction of attorney fees for the winning party. The appellant argued the lower court failed to order fee deduction despite the opposing party's victory, while the respondent contended no such request was ever formally made. The Court decided to remand the case to a new hearing to await the Supreme Court's resolution on a pending question of law concerning fee allocation in material error corrections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cod. proc. civ.; Art. 366 cod. proc. civ.: When a party resists a correction request in a material error proceeding, the resulting loss of interest does not automatically mandate fee allocation, requiring suspension until the Supreme Court resolves the conflicting legal interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24036-2021 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO NOTO; -ricorrente - contro PIRITORE CALOGERO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LIMBLICI; -controricorrente - Oggetto Risarcimento pubblico impiego R.G.N.24036/2021 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC per la correzione dell'ordinanza n. 28250/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 24036/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:
1. Giuseppe Limblici, quale difensore di Calogero Piritore, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanzarecante n. 28250 /2 3 , depositata il 09 /1 0 /202 3 , con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’ASP Agrigento avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15.3.2021, ha condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
2. l’ASP di Agrigento si è opposta con memoria all’istanza di rettifica. Considerato che: 1.va premesso che l’ASP di Agrigento ha evidenziato, nella sua memoria,l’insussistenza de i presupposti per accogliere l’istanza di rettifica, e ciò perché « non risulta che controparte abbia mai formulato nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte domanda di distrazione delle spese quale procuratore antistatario»;
2. osserva il Collegio che, con ordinanza n. 27681/2023 della TerzaSezione di questa Corte , sono state investite le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimento di correzione di erroremateriale, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ.;
3. in relazione a tale questione,si ravvisa, dunque, l’opportunità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte,il cui esito potrebbe avere riflessi anche nell’ambito del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per le ragioni sopra esposte. Così