Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Tribunal of Ragusa's judgment extinguished. The INPS, as the appellant, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a formal renunciation under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal for settlement constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14870/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) -ricorrente- contro NERI GAETANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCUDERI ANTONINO (SCDNNN52D05F250O) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGUSA n.780/2018 depositata il 06/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno però compensate in ragione dei precedenti di questa Corte, sopravvenuti al ricorso, posti a fondamento della decisione;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;