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Ordinanza — n. 10234/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as case extinguished by plaintiff's withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10234/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished due to the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Gelosobus S.R.L. had previously sought restitution of insurance premiums exceeding the statutory 10% limit for flood victims, but the lower courts rejected the claim based on procedural deadlines. The final decision rests solely on the procedural act of withdrawal rather than the merits of the insurance dispute.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws their claim before the judgment becomes final, the proceedings are extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

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procedural extinction voluntary withdrawal civil procedure code appeal dismissal claim abandonment sospensione dell'assicurazione domanda di prestazione d'assicurazione durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11331-2019 proposto da: GELOSOBUS S.R.L. (già AUTOLINEE GELOSO S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SACCUCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIEGO DIRUTIGLIANO, ERNESTINA POLLAROLO; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto Aiuti di stato R.G.N.11331/2019 Cron.

Rep. Ud.18/01/2024 CC avverso la sentenza n. 616/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 400/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado e, per l’effetto , respingeva la domanda d i Gelosobus s.r.l.proposta nei confronti dell’Inail e avente ad oggetto la restituzione dei premi versati negli anni 1994-1997, nella misura eccedente il 10% previsto per gli alluvionati del Piemonte dall’art.4, co.90 l. n.350/03.

Riteneva la Corte che la società fosse decadutadal diritto all’agevolazione in quanto non aveva presentato la domanda amministrativa di rimborso entro il 31.7.2007, bensì solo in data 31.5.2010. Avvero la pronuncia, la Gelosobus s.r.l. ricorre per tre motivi. L’Inail resiste con controricorso. Successivamente, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia della ricorrente.

Data la novità della questione al tempo del ricorso, le spese de