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Ordinanza — n. 10230/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal, upholding lower court's finding that agricultural activity in disadvantaged areas was predominant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10230/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision regarding agricultural tax relief. The lower court determined that the company's primary activity was the cultivation of plants and shrubs in the disadvantaged territory of Meldola, rather than the accessory garden work performed elsewhere. The Cassation Court rejected INPS's argument that the appellate court failed to verify the specific statutory requirement for employee placement in disadvantaged areas, confirming that the lower court had indeed made this necessary factual finding.

Regesto Legislator

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Art. 9, co. 5 l. n. 67/88; d.lgs. n. 537/93: The appellate court's verification that the predominant activity and employee work occurred in disadvantaged territories constitutes a sufficient factual basis for granting tax relief, rendering a separate explicit finding on the specific statutory condition unnecessary if the activity itself is proven to be located there.

Parole chiave

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agricultural tax relief disadvantaged territories predominant activity employee placement contributory relief appellate verification INPS appeal assegno per l'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 9, co. 5 l. n. 67/88
Art. 11, co. 27 d.lgs. n. 537/93
Art. 1, co. 2 d.l. n. 2/06 conv. con mod. dalla l. n. 81/06
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29955/17
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9558-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati inROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti - contro VERDE IMPRESA SOCIETA' AGRICOLA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ZOLI;

Oggetto Lavoro agricolo sgravi R.G.N.9558/2019 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 791/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 682/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Verde Impresa Società Agricola s.s. avverso un avviso di addebito avente ad oggetto il recupero di sgravi contributivi non dovuti per non avere l’impresa impiegato i lavoratori nei territori montani del Comune di Meldola.

Riteneva la Corte che, alla luce dell’istruttoria testimoniale svolta, l’attività prevalente dell’azienda fosse diretta alla coltivazione di piante e arbusti in due terreni siti nel Comune di Meldola e condotti in affitto, mentre risultava accessoria l’attività svolta al di fuori del Comune avente ad oggetto la realizzazione di giardini. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., per un motivo illustrato da memoria. La Verde Impresa Società Agricola s.s. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE:Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.9, co.5 l. n.67/88, 11, co.27 d.lgs. n.537/93, 1, co.2 d.l. n.2/06 conv. con mod. dalla l. n.81/06 e dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte svolto alcun accertamento sul fatto costitutivo previsto dall’art.9, co.5 l. n.67/88 per il diritto all’agevolazione contributiva, ovvero che i dipendenti fossero impiegati in territori svantaggiati; restava invece irrilevante l’accertamento sulla prevalenza dell’attività svolta entro o fuori dei territori svantaggiati.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per novità della questione svolta dalla controricorrente. Il ricorso non pone una questione nuova, ma, basandosi sull’accertamento svolto in sentenza, deduce che tale accertamento sarebbe inconferente, in quanto estraneo ai fatti costitutivi richiesti dall’art.9, co.5 l. n.67/88 ai fini del diritto all’agevolazione contributiva. Tanto premesso, il ricorso è infondato. La Corte ha affermato che prevalente è l’attività svolta dalla società sui due terreni condotti in affitto e situati nel territorio del Comune di Meldola, avente ad oggetto la coltivazione di piante e arbusti; accessoria è risultata l’attività di installazione di giardini.

La Corte, diversamente da quanto sostenuto dall’Inps, non si è però fermata a tale accertamento. Seppur in modo succinto, la Corte ha compiuto un ulteriore accertamento relativo proprio al dato normativo rilevante ai fini dell’art.9, co.5 l. n.67/88, ovvero che i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, siano impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati (sul punto v.Cass.29955/17). La Corte ha infatti affermato: “D’altronde alla luce delle emergenze probatorie acquisite non si può non rilevare come il personale sia prevalentemente impiegato nell’attività di coltivazione”, cioè nell’attività di coltivazione di piante earbusti svolta nel territorio del Comune di Meldola.

Dunque, la Corte ha accertato che i rapporti di lavoro con il personale dipendente erano incentrati su lavorazioni da svolgersi entro il territorio svantaggiato, come richiesto dall’art.9, co.5 l. n.67/88. Sussistendo un accertamento sui fatti costitutivi normat