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Ordinanza — n. 10225/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against INPS dismissal of asbestos exposure contribution revaluation claim due to prescription error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10225/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially allowed Michele D'Ettorre's appeal against the INPS's dismissal of his claim for asbestos-related contribution revaluation. The lower court incorrectly ruled that the ten-year prescription period began at the worker's retirement in 2001, ignoring the statutory requirement that awareness of exposure must be proven. The Court held that the prescription clock only starts when the worker actually knew or could have known of the asbestos exposure, rejecting the automatic inference based solely on retirement dates.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992; The ten-year prescription period for asbestos-related contribution revaluation begins from the moment the worker acquired or could have acquired knowledge of the exposure, not from the date of retirement.

Parole chiave

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asbestos exposure contribution revaluation prescription period knowledge requirement INPS appeal labor law civil procedure pensione di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992
2.1.– Come rimarca anche l’Istituto (pagine 4, 5 e 6 del controricorso) nell’analisi della giurisprudenza citata dal ricorrente, questa Corte è costante nell’affermare la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva, contemplato dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.
Art. 2934 cod. civ.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
-3 - 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.2934 cod.
Art. 375, secondo comma, numero 4-quater, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.
5.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
Art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.
5.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).
Art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.
-7 - La causa è rinviata alla Corte d’appello di Potenza che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia in conformità ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e, in base all’art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., provvederà anche sulle spese di legittimità.
art. 2935 cod. civ
civ.), il ricorrente censura, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 26935
257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, « con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o -6 - potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 26935, punto 3.2.
Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25779
Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilitàsi palesano, perciò, indispensabil i al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato(di recente, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25779) e devono essere positivamentee puntualmente accertate.
Cass., sez. VI-L, 14 dicembre 2022, n. 36561
Cass., 9 dicembre 2022, n. 36102
Cass., 13 ottobre 2022, n. 30172
Cass., 13 ottobre 2022, n. 30163
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Testo completo

NANZA sul ricorso 3976-2019proposto da D’ETTORRE MICHELE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocatoVINCENZO SANTOCHIRICO, con domicilio eletto in ROMA, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE– ricorrent e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 154 del 201 8 della C ORTE D’APPELLO DI POTENZA , depositata il 24 luglio 201 8 (R.G.N. 229/2016).

R.G.N.3976/2019 Cron. Rep. C.C. 13/12/2023 giurisdizione Rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992. Prescrizione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 3 dicembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con ricorso notificato il 22 gennaio 2019 e articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, il signor Michele D’Ettorre impugna per cassazione la sentenza n. 154 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Potenza e depositata il 24 luglio 2018. 1.1.– La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Matera, ha respinto la domanda di rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto (legge 27 marzo 1992, n. 257), presentata dal lavoratore in relazione all’attività svolta presso lo stabilimento Enichem di Pisticci Scalo. 1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che il dies a quo della prescrizione decennale decorre dalla data del pensionamento, risalente al gennaio 2001, e che il lavoratore non ha né allegato né dimostrato l’acquisizione della consapevolezza dell’esposizione all’amianto in data successiva al pensionamento.

Ne consegue l’intempestività della domanda presentata all’INPS il 31 marzo 2014. 2.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il primo marzo 2019. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissat a in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater),e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Il signor D’Ettorre sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure. -3 - 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.2934 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data del primo ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che avrebbe salvaguardato l’applicazione della previgente disciplina per la descritta categoria di lavoratori.

Secondo la normativa, destinata ad applicarsi anche all’odierno ricorrente, ildiritto alla rivalutazione contributiva sarebbe strettamente connesso con il diritto alla pensionee, al pari di quest’ultimo, sarebbe imprescrittibile. 1.2.–Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 cod. civ. Avrebbe errato la Corte d’appello di Potenza nel porre a carico del lavoratore l’onere di provare i fatti su cui l’eccezione di prescrizione si fonda. 1.3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato nella data di pensionamento il dies a quodella prescrizione, in difetto di ogni elemento indiziario idoneo a corroborare «la consapevolezza dell’esposizione all’amianto in tale momento» (pagina 17 del ricorso). 1.4.–Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. La sentenza d’appello, nelfar leva sulla data del pensionamento, avrebbe violato la normativa sulla prescrizione, che correla la -4 - decorrenza del termine al momento in cui il diritto può esser fatto valere.

Tale momento presupporrebbe, quale requisito indefettibile, la «consapevolezza dell’esposizione all’amianto» (pagina 23 del ricorso) e, in questa prospettiva, la data del pensionamento non rivestirebbe alcun rilievo. 2.–Ha priorità logica l’esame del primo motivo, che contesta in radicela prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva legata all’esposizione all’amianto. La censura è infondata. 2.1.– Come rimarca anche l’Istituto (pagine 4, 5 e 6 del controricorso) nell’analisi della giurisprudenza citata dal ricorrente, questa Corte è costante nell’affermare la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva, contemplato dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.

La prescrittibilità discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 9219/2003) » e « sorge in conseguenza del “fatto”della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria» (Cass., sez. VI-L, 2 febbraio 2017, n. 2856, punto 13). Anche per lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, questa Corte ha ribadito la prescrittibilità del diritto, sulla scorta dei seguenti rilievi:

« ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza -5 - dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico» (Cass., sez.

VI-L, 9 febbraio 2015, n. 2351, punto 4 dei Motivi della decisione). 2.2.– La prospettazione dell’imprescrittibilità , coltivata dal ricorrente, è stata disattesa anche di recente (Cass., sez. VI - L, 9 maggio 2022, n. 14599), nella disamina di controversie sovrapponibili a quella odierna, per il tenore delle questioni dibattute e degli argomenti esposti. Né la parte ricorrente ha formulato rilievi critici che inducano, a tale riguardo, a rimeditare l’orientamento espresso, anche da ultimo , da questa Corte. 3.–Acclarata la prescrittibilità del diritto dedotto in causa, occorre vagliare il tema del dies a quo della prescrizione, approfondito, da diverse angolazioni, con il secondo, con il terzo e con il quarto mezzo.

Tali motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e si rivelano fondati, alla luce delle precisazioni illustrate da questa Corte nel sindacato di numerose pronunce sorrette dal medesimo percorso argomentativo. 3.1.– La ratio decidendi della pronuncia impugnata, espressa a pagina 5, s’incentra sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere «necessariamente […] ricollegato alla data del pensionamento risalente al gennaio 2001», in difetto di elementi persuasivi che attestino l’acquisizione della consapevolezza dell’esposizione all’amianto in un momento posteriore. 3.2.–Tale statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di dirittovigente in tema di prescrizione.

Questa Corte, con giurisprudenza consolidata,afferma che il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all ’ art. 13, co mma 8, della legge n. 257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, « con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o -6 - potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 26935, punto 3.2. delle Ragioni della decisione). Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilitàsi palesano, perciò, indispensabil i al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato(di recente, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25779) e devono essere positivamentee puntualmente accertate.

Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento,profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato. Come traspare dall’avverbio “necessariamente” (pagina 5 della sentenza d’appello ), su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica , senza alcuna valutazione in concreto di que lla consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge (Cass., sez.

VI-L, 14 dicembre 2022, n. 36561, 9 dicembre 2022, n. 36102,13 ottobre 2022, n. 30172 e n. 30163). 3.3.–Ai principi di diritto enunciati da questa Corte, in riferimento a giudizi in larga parte affini,occorre dare continuità anche in questa sede, come la stessa parte ricorrente non manca di rilevare nella memoria illustrativa. Né l’Istituto ha addotto elementi che avvalorino conclusioni di segno diverso. 4.–In conclusione, il ricorso dev’essere accolto in relazione alla seconda, alla terza e alla quarta doglianza. Respinto il primo mezzo, la sentenza d’appello va, dunque, cassata per quanto di ragione. -7 - La causa è rinviata alla Corte d’appello di Potenza che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia in conformità ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e, in base all’art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., provvederà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; respinge il primo mezzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del p