Italian Supreme Court dismisses appeal due to superseded lack of interest after lower court grants relief.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal inadmissible due to a superseded lack of interest. The plaintiffs had previously obtained full satisfaction from the Rome Court of Appeal through concurrent appeals for material error correction and revocation based on factual errors. Consequently, the court found no remaining legal interest to adjudicate the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002: When a party obtains full satisfaction via other remedies, the original appeal becomes inadmissible due to superseded lack of interest, exempting the court from ruling on costs or doubling the unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30003-2020 proposto da: BARBERA ANGELO, CAMMALLERI GIUSEPPE, CASTIGLIONE GIOVANNI, CICARELLI SANTA, DI MAURO FILIPPO, DI STEFANO IGNAZIO, EVOLA MICHELE, FAZIO VINCENZO, FERRANTE ANGELO, LOMBARDO SANTA, RASPANTI SANTA, SCARPULLA GIUSEPPE, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n.9, presso lo studio dell’avv. C arlo R ienzi , che li rappresenta e difende unitamente all’avv. G ino G iuliano ; -ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimati - nonchéda ( RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. ) SFERRAZZA FRANCESCA, domiciliata in Roma piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con Oggetto Medici specializzandi.
Inadempimento direttive europee. Risarcimento danni. R.G.N.30003/2020 Cron. Rep. Ud.20/02/2024 CC diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. C armelo La Fauci Belponer, che la rappresenta e difende; -ricorrente successiva - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, CODACONS -COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI, BALLETTA GIOVANNI, BARBERA ANGELO, BAVETTA GIOVANNI, BUOGO FULVIA, CAMMALLERI GIUSEPPE, CAMMARATA FELICE, CASTIGLIONE GIOVANNI, CICCARELLI SANTA, COMPAGNO ANTONINA, CONVISIERI ADELE, D’AMICO GAETANO, D’ANGELO UMBERTO, D’ANTONI PASQUALE, DARA GIUSEPPE AURELIO, DE PIETRA ALFREDO MARIA, D’ELIA CALOGERO, DI MAURO FILIPPO, DE PASQUALE MARIA ANTONIETTA, DI STEFANO IGNAZIO, EVOLA MICHELE, FAZIO VINCENZO, FERRANTE ANGELO, FLORIO LIBORIO, GARBO DOMENICO, GERMANÀ CARMELA, GIUFFRÈ GIUSEPPE, IATRINO CARMELO, LA ROSA PIETRA AGISA, LO BUE VICENZO, LOJACONO FRANCESCA, LOMBARDO SANTA, LUCIA LUIGI, MANNINO VINCENZO, MARCHESE GAETANO, MAZZOLA MICHELE ANDREA, MERLINO GIUSEPPE, MORREALE MARIA, PARISI LUCIA, PELLIGRA NUNZIO, PICONE ANTONINO, PIRAINO GAETANA MARIA, PRIOLA MARCELLA, PUCCIO RITA SIVIA, RASPANTI SANTA, RIZZO SALVATORE, RIZZUTO MARIA ROSA, SCARPULLA GIUSEPPE, SERRAVILLO MARIA, SZKOLL CARLO, TORTORICI MANLIO; -intimati - avverso la sentenza n. 1594/2020 della Corte d’ A ppello di Roma, depositata il 2/3/2020 R.G.N. 4733/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/2/2024 dal Consigliere Dott.
ANDREA ZULIANI. Rilevato che: il difensore dei ricorrenti principali ha depositato «istanza ai fini della dichiarazione della cessata materia del contendere», significando che i suoi assistiti hanno nel frattempo ottenuto piena soddisfazione a seguito dell’accoglimento, da parte della Corte d’Appello di Roma, dei loro contemporanei ricorsi per correzione degli errori materiali e per revocazione per «errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa» presentati contro la medesima sentenza qui impugnata; il difensore della ricorrente successiva ha depositato , per analogo motivo,rinuncia agli atti del giudizio notificata alle controparti; ritenuto che: per quanto riguarda i ricorrenti principali, si riscontra la sopravvenuta carenza di interesse ad agire determinata dall’esito delle altre impugnazioni; per quanto riguarda la ricorrente successiva, la notificazione alle controparti dell’atto di rinuncia determina l’estinzionedel giudizio da lei attivato; non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la controparte sostanziale di tutti i ricorrenti; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, posto che sia l’estinzione del processo , sia l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interessisono ipotesi non contemplatein quella disposizione;
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interessee dichiara