Cassation court dismisses claim for medical residency stipend based on EU directive compliance dates, not enrollment dates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling awarding medical residents back pay for their training period. While the applicants argued their enrollment predated the relevant EU directive, the court clarified that entitlement depends on the training start date, not the enrollment date. Consequently, the decision was upheld because the residency courses began after the mandatory compliance deadline of January 1, 1983.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043 c.c.; Direttiva 75/362/CEE; Direttiva 82/76/CEE; Sentenza CGUE C-616/2018: The right to compensation for non-compliance with the medical training directive applies only to training periods commencing after the compliance deadline, regardless of prior enrollment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28093/2020 R.G. proposto da -ricorrente - contro -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5879/2019, depositata il27.9.2019della Corte d’Appello di Roma;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Gli attuali contro ricorrent i si rivolse ro al Tribunale di Roma, insieme a molti altri colleghi medici, per chiedere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri(insieme a vari Ministeri, che attualmente non sono più parti del processo, dopo che la Corte d’Appello ha correttamente la loro carenzadi legittimazione autonoma ) al pagamento di una somma pari a quella che avrebbero dovuto percepire durante lo svolgimento del corso di specializza zione medica, a partire dal 1°.1.1983, qualora l’Italia avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo, imposto dalla (allora) Comunità europea, di assicurare aimedici in formazione un adeguato trattamento economico.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, respinse l e domande ed altrettanto fece la Corte d’Appello di Roma, rigettando il gravame proposto contro la sentenza di primo grado. Con decisionedi questa Corte n. 22972/2013, la sentenza d’appello venne però cassata con rinvio al la medesima Corte territoriale, la quale accolse le domande indicando per ciascun medico specializzando la somma dovuta e condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministriai relativi pagamenti. Contro la decisione adottata in sede di rinvio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo e limitat o alla posizione dei medici indicati in epigrafe, i quali si iscri ssero a una scuola di specializzazione prima del 1°.1.1983.
I medici si sono difes i con controricorso , ulteriormente illustrato conmemoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. …, nonché della Direttiv a 75/362/CEE (modificata nella Direttiva 82/76 /CEE) e della sentenza CGUE del 24.1.2018(cause riunite C-616 e C-617), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
In sostanza, la ricorrentelamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto a i medic i specializzand i il diritto al pagamento di un importo corrispondente alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 nonostante i rispettivi corsi di specializzazione fosse ro iniziat i prima del 1°.1.1983, data entro la quale gli Stati membri avrebbe ro dovuto adempiere all’obbligo di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico.
2. Il motivo è infondato, sulla scorta di quanto di recente e in modo condivisibile affermato dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria. 2.1. « Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982 - 1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.75/362/CEE» (principio di diritto espresso da Cass.
S.U. n. 20278/2022, alla cui compiuta motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; successivamente conf., ex multis, Cass. nn. 4060/2024; 12677/2023). 2.2. L’interpretazionefavorevole ai medic i specializzand i , e fatta propria nella sentenza qui impugnata , è del resto imposta dalla necessità di adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha risposto all’ordinanzainterlocutoria delle Sezioni Unite, con la sentenza 3.3.2022(nella causa C - 590/20 ) , dichiara nd o che l ’ art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1 e 2 , e l ’ allegato della dir ettiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devonoessere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata invigore, il 29.1. 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopoche sia scaduto , in data 1 ° .1. 1983 , il termine di adeguamento, deve – p er il periodo della formazione e con decorrenza dal 1°.1.1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e sia menzionata negli art. 5 o 7 della dir ettiva 75/363/CEE. 2.3.
In definitiva, ciò che rileva è l’epoca di frequenza del corso di specializzazione (che deve essere successiva al 31.12.1982) e non quella di iscrizione al corso (che può essere anche precedente).
3. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.4. Si dà atto che, nonostante l’esito del ricorso, non sussistonoi presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, che non paga contributo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore solidale dei controricorrenti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6