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Ordinanza — n. 10099/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unilateral withdrawal without formal acceptance by opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10099/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The plaintiff formally withdrew the cassation appeal, which the court declared extinguished without requiring the opposing party's acceptance. Although the withdrawal was accepted by the hospital, the court ruled that unilateral withdrawal in cassation is effective regardless of the other party's stance. Consequently, the appeal was dismissed without a ruling on costs since the opposing party had already adhered to the withdrawal request.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: In cassation proceedings, a unilateral withdrawal of the appeal is immediately effective and extinguishes the proceedings without the necessity of the opposing party's acceptance, though such acceptance may be required solely to avoid the award of costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings costs allocation formal acceptance ritiro della domanda di revisione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art.
Art. 306 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
art. 390 c.p
23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c.
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
3 di 4 senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.
Cass. n. 2317/2016
Cass. n. 34025/2023
Cass.n. 23175/2015
Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass.
Cass. Sez. U, n. 4315/2020
23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Sez. U, n. 4315/2020
Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Sez. S4/L- R.G. 5948/2020 – CC 08/03/2
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5948/2020R.G. proposto da FRANCESCO PREVITE, elettivamente domiciliatoin ROMA VIALE ANGELICO N 101, presso lo studio dell’avvocato BAURO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati DELIA SANTI, BONETTI MICHELE –ricorrente – contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITÀ POLICLINICO G MARTINO DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Oggetto: Indennità di rischio radiologico - Personale diverso da medici e tecnici di radiologia – Riconoscimento Presupposti R.G.N. 5948/2020 Ud. 08/03/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 5948/2020 – CC 08/03/2024 - Pagina nr. 2 di 4 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza di Corte d'appello Messina n. 526/2019 depositata il 23/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − FRANCESCO PREVITE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di Corte d'appello Messina n. 526/2019 depositata il 23/09/2020; − AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITÀ POLICLINICO G MARTINO DI MESSINA ha resistito con controricorso;

− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto dai procuratori, FRANCESCO PREVITE ha rinunciato al ricorso; − la rinuncia è stata formalmente accettata dalla controricorrente; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, Sez.

S4/L- R.G. 5948/2020 – CC 08/03/2024 - Pagina nr. 3 di 4 senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia è stato riscontrato dall’ accettazione della controricorrent e , con adesione alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023;

Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Sez. S4/L- R.G. 5948/2020 – CC 08/03/2