Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10077/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against collective agreement clause excluding fixed-term trainee workers from reorganization elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10077/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by ATAC S.p.A. against the Rome Court of Appeal's decision awarding a reorganization element to a worker hired as a trainee. The company argued that the collective agreement only applied to permanent staff at the time of signing, while the employee contended his subsequent conversion to permanent status entitled him to the benefit. The court ruled that the clause was not discriminatory and did not violate the 1984 decree, thereby upholding the lower court's award.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 1362 c.c.; ss. Codice Civile: Collective agreement clauses distinguishing between permanent and fixed-term trainee workers do not violate the 1984 decree or constitute discrimination if they merely exclude the latter from specific reorganization elements without affecting seniority.

Parole chiave

Generato dall'IA
collective agreement interpretation fixed-term trainee contract permanent staff distinction reorganization element award discrimination in labor law seniority preservation Cassation review standard indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Art. 1362 c.c. e ss. codice civile
d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult.
artt. 1362 c.c
dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821, 36926 del 2021
Cass. nn. 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014
Cass. nn. 34358/2019; 34357/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16407-2019 proposto da: ATAC S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRENESTINA 45, presso lo studio degli avvocati SIMONA FLAMMENT, STEFANO BIBBOLINO (c/o gli uffici dell'AVVOCATURA DI ATAC S.P.A.), che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro CELLENO RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FLAVIA BRUSCHI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 744/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 1938/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da Atac S.p.A. Azienda per la mobilità avverso la sentenza di primo grado che aveva Oggetto R.G.N.16407/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC dichiarato il diritto di Celleno Renato a vedersi riconosciuto l'ERS a decorrere dal 6.7.2000 nell'importo previsto dalla contrattazione collettiva e detratto quanto percepito nello stesso periodo a titolo di ERG, oltre accessori il tutto da liquidarsi in separato giudizio. La Corte - in estrema sintesi - ha condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui l'Accordo 11.7.2000, che prevedeva, a decorrere dal 10 agosto successivo, la corresponsione della voce stipendiale denominata ERS al "solo personale in forza a tempo indeterminato alla data della stipula" dell'accordo stesso, doveva essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche al ricorrente assunto con contratto di formazione e lavoro dal 6.7.2000, successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato nel 2002.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Atac S.p.A. con un motivo al quale ha resistito Celleno Renato con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso Atac deduce la violazione e falsa applicazione ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. codice civile in riferimento all'Accordo aziendale 11/7/2000 ed anche all'accordo nazionale preliminare di rinnovo del CCNL, per avere la Corte d'appello individuato quale presupposto del diritto alla spettanza rivendicata l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'accordo dell'11/7/2000, quando la trasformazione del CFL del lavoratore è avvenuta 24 mesi dopo l'assunzione non potendo retroagire gli effetti al periodo precedente ai fini del riconoscimento dell'Ers (elemento di riordino del sistema retributivo nato dall’accordo aziendale peril riordino di elementi premiali risalenti agli anni 80, 83, 88, 1990, 1994, 1997, previsto unicamente per il personale in servizio a tempo indeterminato alla suddetta data.) 2.- Il ricorrente assunto con cfl rivendica l a spettanza di questo emolumento assumendo che il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell'anzianità di servizio e che a detto elemento - essendo connesso all'anzianità di servizio- debba applicarsi in via analogica il principio stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 20074/ 2010 per gli aumenti periodici di anzianità, c.d.

APA. L'Atac afferma al contrario che trattasi di voce retributiva non connessa all'anzianità di servizio, bensì avente origine nella contrattazione aziendale ancorata alle indennità legate alla presenza in seguito a servizi e/o produttività e per la quale non possono valere i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite cit. 3.- Nel ricorso per cassazione si criticano pertanto diffusamente i giudici del merito per non aver rilevato che l'emolumento istituito nel 2000 non trovava affatto fondamento nell'anzianità di servizio, quanto piuttosto in finalità di incentivazione dell'attività produttiva, in rapporto all'esigenza di ridefinire la pregressa struttura della retribuzione aziendale; la Corte territoriale - secondo parte istante - ha erroneamente individuato la norma regolatrice della fattispecie astratta posto che l'applicazione della disciplina richiamata riguarda la distinta ipotesi del computo nella anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto in regime di CFL a fronte della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non attiene alla distinta fattispecie, ricorrente nella specie, della individuazione dei soggetti titolati, sulla base della ridefinizione della struttura della retribuzione aziendale, al riconoscimento di istituti contrattuali la cui erogazione non trova fondamento nell'anzianità di servizio. 4.- Il Collegio reputa fondate le censure di cui al motivo di ricorso, nei sensi della motivazione che segue. 5.- Va data continuità al più recente indirizzo espresso da questa Corte, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto (v.

Cass.n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821, 36926 del 2021), che, consolidando un precedente orientamento (Cass. nn. 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014, decisioni adottate nei confronti dell'ANM, nonché, nello stesso senso, Cass. nn. 34358/2019; 34357/2019 emesse nei confronti di altre aziende autoferrotranviarie), ha affermato che non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, - che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell'anzianità di servizio;

6. Nella specie non par dubbio che l'emolumento in contesa sia stato previsto "nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione", con l'intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicchél'elemento mensile consolidato denominato "Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)" non è fondato direttamente sul computo dell'anzianità di servizio, bensì è "determinato per confluenza" dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di "premi, compensi ed indennità di origine aziendale" diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo; pertanto la sentenza impugnata non è conforme ai princìpi stabiliti dalle pronunce prima richiamate e la pretesa dei lavoratori risulta infondata.

7. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell'art. 384, cc. 2, c.p.c., con la pronuncia di rigetto dell'originaria domanda proposta da Celleno Renato; le spese di lite dell'intero processo possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione della complessità della fattispecie da rapportare alle oscillazioni giurisprudenziali che si sono consumate nel corso del tempo impiegato per il giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la