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Ordinanza — n. 9979/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on school staff pay, ruling statutory rules override administrative decrees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9979/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by the Parma School for Europe against a lower court ruling that reduced teacher salaries. The lower court held that national law granting Type I European School pay rates superseded the administrative decree allowing a 25% reduction. The Cassation court agreed, stating that the distinction between teaching and service hours was not supported by the cited statutes, and the claim for extra hours was inadmissible due to lack of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 11 legge 115/2009; Art. 17 comma 2 d.m. 138/2010: The statutory provision granting specific remuneration to Type I European School personnel prevails over administrative decrees, precluding a reduction in pay that contradicts the legislative intent.

Parole chiave

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European School Type I statutory remuneration administrative decree override teacher salary reduction labor contract validity durata legale del lavoro termine calcolato a ore ore di lavoro non effettuate

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 11 della legge n. 115 del 2009
del comparto scuola, dovendosi riconoscere al relativo personale il trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 11, della legge n.
Art. 17 comma 2 del d.m. n. 138 del 2010
115 del 2009, l’art. 17 del d.m.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
3 del primo comma dell’art. 360 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorso principale addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
venendo al ricorso incidentale, con il primo mezzo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., vizio di extrapetizione, per aver fondato la pronuncia su fatti non ritualmente dedotti dalle parti né acquisiti nel processo in altro modo, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 17/05/2023, n. 13498
i motivi sono infondati, come già ritenuto da questa Corte in precedenti pronunce in termini (Cass. Sez. L, 17/05/2023, n. 13498e Cass.
Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938
Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016
9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass.
Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250
1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 25499-2021 proposto da: Scuola per l’Europa di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente principale - controricorrente incidentale - contro De Sousa Ana Maria, Fiorino Gloria, Spocci Lucia, Zerulo Rosanna, tutte elettivamente domiciliate in Roma, via Crescenzio n. 17/A, presso lo studio dell’Avv. Michele Clemente,che le rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 272/2021 della Corte d’appello di Bologna , depositata il 13/04/2021 R.G.N. 456/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere Ileana Fedele.

Rilevato che: 1.l a Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Scuola per l’Europa di Parma, ha riformato la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui aveva riconosciuto come orario completo di cattedra per il personale docente in servizio nella scuola secondaria quello di diciotto ore settimanali in luogo delle ventuno ore Oggetto Lavoro pubblico Scuola per l’Europa di Parma R.G.N.25499/2021 Cron. Rep. Ud.19/03/2024 CC computate dalla Scuola, provvedendo pertanto a rimodulare le differenze retributive riconosciute in base alle risultanze della CTU già espletata in primo grado, come specificato in dispositivo, confermando nel resto il diritto dei docenti a percepire una retribuzione pari a quella corrisposta al personale amministrativo delle Scuole Europee di tipo I, calcolata sulla retribuzione di cui alla tabella A del d.m. n. 138 del 2010;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto che la Scuola per l’Europa di Parma non potesse essere qualificata come scuola statale ai fini dell’applicabilità del C.C.N.L. del comparto scuola, dovendosi riconoscere al relativo personale il trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, di attribuzione della retribuzione spettante al personale delle Scuole Europee di tipo I, quale disposizione di rango gerarchico superiore, che non poteva essere derogata in peius dai contratti individuali né dal d.m. n. 138 del 2010, sicché era illegittima la decurtazione del 25% attuata a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 in difetto di prova, di cui era onerata la Scuola, del fatto che la operata riduzione fosse stata disposta proprio per mantenere la equiparazione al trattamento delle Scuole Europee imposta dal legislatore; 2.1. in parziale accoglimento dell’appello, la Corte ha invece disatteso la ulteriore pretesa dei lavoratori –già riconosciuta in primo grado -relativa alla richiesta di riconoscimento dello straordinario rivendicato in virtù della parametrazione dell’orario previsto per le Scuole Europee per il ciclo secondario, da ragguagliare –secondo l’assunto dei docenti – in ventuno periodi settimanali da quarantacinque minuti, a fronte delle ventuno ore settimanali previste nei contratti, sul rilievo che, in base alla normativa complessivamente considerata (vale a dire la legge n. 115 del 2009, l’art. 17 del d.m. n. 138 del 2010, alla luce dell’art. 36 dello statuto del personale comandato presso le Scuole Europee), poteva considerarsi l’orario applicato dalla Scuola per l’Europa di Parma sostanzialmente commisurato a quello richiesto dalle Scuole Europee, tenuto conto degli adempimenti ulteriori a carico dei docenti, richiamati nello statuto del personale comandato che opera nelle Scuole Europee, adempimenti fra cui occorreva includere – traendo spunto dal termine utilizzato nel predetto Statuto -anche la pausa fra una lezione e l’altra, ragguagliabile a quindici minuti (ove si intenda reputare corretta l’individuazione in quarantacinque minuti del periodo di insegnamento), così giungendo a prospettare un orario di lavoro concretamente equiparabile a ventuno ore settimanali, di cui ventuno periodi di insegnamento da quarantacinque minuti e i restanti quindici minuti di servizio di sorveglianza sulla classe nel corso delle pause;

3. avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Scuola per l’Europa di Parma articolando cinque motivi, cui resistono Ana Maria De Sousa, Gloria Fiorino , Lucia Spocci , Rosann a Zerulo con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi. Ritenuto che: 1.con la prima censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorso principale addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 115 del 2009, circa la natura non statale della Scuola, con conseguente applicabilità del C.C.N.L. di riferimento;

2. con la seconda censura, pure ricondotta al vizio di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorso principale addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 8 e 11, della legge n. 115 del 2009 nonché degli artt. 17, 20,21, 23, 24 del D.I. n. 138 del 2010 e della tabella a) allo stesso allegata, nel senso che per l’equiparazione del trattamento retributivo, nei termini invocati dai lavoratori, la legge n. 115 del 2009 ha previsto, al comma 8 dell’art. 1, l’espletamento di un’apposita procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, sicché la garanzia retributiva riconosciuta dal comma 11 si correla alla verifica dei requisiti professionali e di conoscenza linguistica da effettuare nelle forme previste dal regolamento, con la conseguenza che ove la selezione non venga bandita ed espletata torna ad espandersi la disciplina generale prevista per il personale della scuola statale;3. con il terzo motivo, ricondotto sempre al n. 3 del primo commadell’art.360 cod. proc. civ., il ricorso principaleaddebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 115 del 2009, in connessione con gli artt. 3, 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’accordo quadro 11 giugno 2007 e dell’art. 1 del c.c.n.l. 27 novembre 2007 per il personale del comparto scuola.

Sostiene la ricorrente che, una volta acclarata la natura statale della Scuola, il trattamento retributivo non può che essere quello previsto dalla contrattazione di comparto, applicabile al personale di ogni tipo di scuola statale, con la sola esclusione di quello ricompreso espressamente in altri comparti;

4. con la quarta censura del ricorso principale è denunciata, ex art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. perché la prestazione di coloro che non hanno superato la procedura concorsuale non è equiparabile a quella dei vincitori del concorso. Solo questi ultimi, infatti, sono assoggettati ad una valutazione del proprio lavoro e sono tenuti a garantire un orario maggiore rispetto a quello previsto dal regolamento europeo;

5. con il quinto mezzo del ricorso principale si prospetta ex art. 360 , primo comma,n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 115 cod. proc. civ., per l’acclarata illegittimità della operata riduzione del 25% della retribuzione, atteso che la ragione della decurtazione deliberata dal Consiglio d’amministrazione della Scuola consisteva proprio nella riduzione del 25% della retribuzione adottata dalle Scuole Europee dal 1° settembre 2011, dovendosi comunque escludere sia l’esistenza di un diritto all’invarianza economica sia che l’onere della prova circala dedotta riduzione fosse a carico della Scuola, considerata la mancata contestazione da parte dei lavoratori sul punto e la conseguente acquisizione della circostanza al processo;

6. i motivi sono infondati, come già ritenuto da questa Corte in precedenti pronunce in termini (Cass. Sez. L, 17/05/2023, n. 13498e Cass. Sez. L, 12/09/2023, n. 26366), cui occorre dare continuità, non ravvisandosi motivi per discostarsene;6.1. in particolare, il primomezzo e il terzo mezzo, che possono essere considerati unitariamente, in quanto intesi a censurare la riconosciuta equiparazione del trattamento retributivo a quello previsto per le Scuole Europee, sono infondat i atteso che la questione della natura giuridica della Scuola non assume valore dirimente ai fini della risoluzione della specifica questione in esame nella presente controversia; infatti, come già ritenuto da questa Corte (Cass.

Sez. L, 09/02/2022, n. 4148), l’affermata natura statale della Scuola per l’Europa di Parma non ha comportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale, dovendosi considerare il regime speciale previsto dalla legge istitutiva, sicché occorre dare continuità alla pronuncia (Cass. Sez. L, 19/04/2023, n. 13486, cit.), con cui questa Corte ha affermato che dalla riconosciuta natura statale della Scuola non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. del comparto scuola, dal momento che la legge istitutiva n. 115 del 2009 attribuisce al personale della Scuola, in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle Scuole Europee; 6.2. il secondo motivo ed il quarto motivo, che pure vanno considerati unitariamente, in quanto intesi a sostenere la valenza sostanziale del previo superamento del concorso per il riconoscimento del trattamento retributivo equiparato a quello delle Scuole Europee, sono parimenti infondati, in quanto, come già osservato da Cass.

Sez. L, n. 13486 del 2023, cit., la concreta determinazione della retribuzione del personale della Scuola rimane affidata dall’art. 1, comma 7, della medesima legge 115 del 2009 ad un decreto adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 («Regolamento amministrativo della Scuola per l’Europa di Parma»), il cui art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola «mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante».

Pertanto, - in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle Scuole Europee, senza che possa apprezzarsi, già in riferimento al prioritario canone ermeneutico della lettera della norma, la possibilità di condizionare la prevista equiparazione retributiva al superamento della procedura concorsuale, con conseguente infondatezza della tesi di parte ricorrente; 6.3. infine, il quinto motivo è pure infondato, in quanto la ricostruzione normativa sopra sinteticamente illustrata consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall’equiparazione al predetto parametro di riferimento; sicché correttamente la Corte territoriale ha posto a carico della Scuola l’onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle Scuole Europee, prova che, secondo quanto affermato dal giudice di merito, non è stata offerta;

7. venendo al ricorso incidentale, con il primo mezzo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., vizio di extrapetizione, per aver fondato la pronuncia su fatti non ritualmente dedotti dalle parti né acquisiti nel processo in altro modo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello fondato il proprio convincimento sulla supposta esistenza di una pausa di quindici minuti tra una lezione e l’altra –circostanza mai dedotta dalle parti, con conseguente vizio di extrapetizione;

8. con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 7, della legge n. 115 del 2009 e dell’art. 17, comma 2, del d.m. n. 138 del 2010, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato la normativa citata, prospettando una distinzione fra orario di servizio ed orario di insegnamento non prevista dalla normativa, secondo cui la retribuzione va parametrata unicamente all’orario di insegnamento, che, in base allo statuto del personale comandato nelle Scuole Europee, va individuato in ventuno periodi di quarantacinque minuti, incrementabili del 10%, calcolabile con arrotondamento in un orario di completo di cattedra di diciotto ore settimanali, con conseguente configurabilità del lavoro straordinario rispetto all’orario di ventuno ore settimanali indicato nei contratti individuali;

9. i due motivi, che possono essere considerati unitariamente, sono infondati, come già ritenuto nei citati precedenti (in particolare, Cass. Sez. L, 17/05/2023, n. 13498), dovendosi escludere, in primo luogo, la configurabilità del dedotto vizio di extrapetizione, considerato che la Corte territoriale non ha fondato il proprio convincimento su fatti non dedotti dalle parti ovvero non ritualmente acquisiti al giudizio né, tanto meno, ha pronunciato rispetto a domande o eccezioni non proposte o sollevate, bensì ha interpretato la normativa di riferimento (e segnatamente la locuzione “pause”, utilizzata per la scuola secondaria, rispetto al termine “ricreazione”, utilizzata per gli alunni delle scuole primarie e materna) secondo massime di esperienza.

Né sussiste violazione di legge perché, in realtà, quello che il motivo lamenta è solo un’asserita erronea ricostruzione dell’orario di lavoro in concreto osservato dai docenti (questione non deducibile in sede di legittimità;10. in definitiva, vanno disattesi sia il ricorso principale che l’incidentale, potendosi disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti in ragione della reciproca soccombenza;

11. sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 unicamente nei confronti delle ricorrenti incidentali, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo , condizione espressamente dichiarata in calce al ricorso dalla difesa erariale (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250).

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorr