Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares litigation extinguished per Civil Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case on February 7, 2024. The underlying dispute concerned whether successive managerial appointments to permanent staff constituted abusive fixed-term contract renewals, a matter previously decided by the Court of Appeal of Turin. Since the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Code, the court ruled that no further proceedings were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Code: When a party withdraws an appeal to the Court of Cassation in compliance with statutory requirements, the litigation is extinguished and no further judicial intervention is required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24433/2018 R.G. proposto da : CERRUTI ROSSELLA , elettivamente domiciliat a in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE MIRENGHI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO VITI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliataex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 4/2018 depositata il15/02/2018, RG n. 30/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Consigliere IRENE TRICOMI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Rossella Cerruti ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino,n. 4 del 2018, che ha escluso che il conferimento di successivi incarichi dirigenziale a funzionari già dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato desse luogo fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine.
2. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
3. In prossimità dell’adunanza camerale, come già fissata, la lavoratrice ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione,accettata dalla controparte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È intervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, depositato dalla ricorrente il 7 febbraio 2024, accettato dalla controparte costituita. Poiché la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391,cod. p roc . c iv ., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.
2. Non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazionedella rinuncia. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,