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Ordinanza — n. 9863/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to negotiated settlement ending the dispute's subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9863/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a joint agreement between the parties. ASL Lecce had appealed a lower court ruling awarding differential pay to the heirs of Antonio Boccadamo, but all parties subsequently signed a conciliation agreement to resolve the litigation. The court ruled that this agreement rendered the judicial decision ineffective, thereby dismissing the appeal without annulling the original sentence.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 2; Art. 380-bis.1 c.p.c.; When parties reach a negotiated agreement resolving the dispute, the subject matter ceases, rendering the judicial decision ineffective and the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cessation subject matter negotiated agreement ineffective judicial decision conciliation agreement dismissal appeal assegno di morte riesame della rendita AI indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 375, secondo comma, c.p.c.
Art. 380-bis.1, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34025/2023
13 (Cass. n. 34025/2023; Cass.
Cass. n. 23175/2015
34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass.
Cass. Sez. U, n. 4315/2020
Cass. S.U. n. 8980/2018
Sez. U, n. 4315/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13816/2019R.G. proposto da ASL LECCE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore ed elettivamente domiciliatain ROMA VIA B. TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difes a dagli avvocati TURCO IVAN e MACRI' ISABELLA –ricorrente – contro MARIA ELENA MARZO, domicilio digitale presso la PEC rampino.giuseppeantonio@ordavvle.legalmail.it, rappresentata e difesadall'avvocato RAMPINO GIUSEPPE ANTONIO Oggetto: Ausiliario socio sanitario –Inquadramento superiore –Cessata materia del contendere R.G.N. 13816/2019 Ud. 19/03/2024CC Sez. S4/L- R.G. 13816/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 2 di 6 –controricorrente – nonché contro CHIARA CONCETTA BOCCADAMO, CRISTIANA ANNA BOCCADAMO –intimate – avverso la sentenza della Corte d'appello Lecce n. 81/2019 depositata il 08/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 81/2019, depositata in data 8 febbraio 2019, la Corte d’appello di Lecce, nella regolare costituzione della ASL LECCE, ha accolto l’appello proposto dagli eredi di Antonio Boccadamo –MARIA ELENA MARZO, CHIARA CONCETTA BOCCADAMO, CRISTINA ANNA BOCCADAMO –avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, n. 9074 del 10 dicembre 2013 e per l’effetto, previa disapplicazione delle delibere del DG n. 3866 del 30 novembre 2009 e n. 521 del 26 febbraio 2010, ha condannato la ASL LECCE a corrispondere agli appellanti il trattamento economico differenziale derivante dallo svolgimento da parte di Antonio Boccadamo delle mansioni inquadrabili nel profilo professionale di Operatore Tecnico addetto all’Assistenza, Categoria B del Comparto Sanità, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Avverso tale decisione ASL LECCE ha proposto ricorso affidato a sedici motivi. Ha resistito con controricorso la sola ELENA MARZO. Sez. S4/L- R.G. 13816/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 3 di 6 CHIARA CONCETTA BOCCADAMO e CRISTINA ANNA BOCCADAMO sono rimaste intimate.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

4. È stato depositato in data 28 aprile 2022 “atto di richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo”, sottoscritto da tutte le parti del giudizio di appello –e quindi anche dalle intimate CHIARA CONCETTA BOCCADAMO, CRISTINA ANNA BOCCADAMO - nonchédai rispettivi procuratori. Con l’atto – cui è allegato verbale di accordo concluso in sede di Commissione di conciliazione e sottoscritto sempre da tutte le parti – le parti chiedono di “1) accertare e dichiarare la rinuncia agli atti e all’azione originariamente proposta dal sig. Boccadamo Antonio e conseguentemente alla sentenza n. 81/2019;

2) per l’effetto annullare senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione lavoro, n. 81/2019”.

5. La ricorrente ha successivamente depositato memoria, insistendo in detteconclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto Sez. S4/L- R.G. 13816/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 4 di 6 delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso»(Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980).

2. Con la richiamata decisione si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, «i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite», la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.

3. Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto al deposito del verbale di conciliazione ha fatto seguito la richiesta congiunta delle parti. Tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perché la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia.

Per l’esattezza, il fenomeno che si verifica non è una ‘cassazione’ della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perché con quest’ultimole parti ne hanno disposto. È di tanto che la Corte di Cassazione deve dare atto, sicché non può essere accolta la richiesta, svolta dalle parti nella loro istanza, di “annullaresenza rinvio” la sentenza impugnata . Sez. S4/L- R.G. 13816/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 5 di 6 4. Quanto alle spese di lite, può disporsene la compensazione, conformemente al regolamento stabilito dalle parti nella lettera C) dell’allegato atto di transazione.

5. Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass.

Sez. U, n. 4315/2020). Il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione, infatti, è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forzadi intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass.

S.U. n. 8980/2018). P. Q. M. La Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; compensaintegralmente fra le parti le