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Ordinanza — n. 9860/2024 — snciv Generato dall'IA

Supplent teachers' vacation rights: Court allows partial claim for unenjoyed leave under EU law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9860/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first ground inadmissible but accepted the second and third grounds regarding vacation rights for substitute teachers. The plaintiffs argued that the 2012 decree should not have retroactively voided their contractual right to substitute pay for unenjoyed leave, while the Ministry contended the new law applied immediately. The court ruled that the 2012 law only affected contracts renewed after August 2012, preserving the old contract's right to monetary compensation for leave not taken during the 2012-2013 school year.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 56 della legge n. 228 del 2012; Art. 7 della Direttiva 2003/88/CE: La disposizione legislativa che modifica la disciplina delle ferie non può essere applicata retroattivamente alle contrattazioni concluse prima della sua entrata in vigore, preservando i diritti contrattuali preesistenti.

Parole chiave

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diritto alle ferie supplenti scuola indennità sostitutiva legge 228/2012 diritto UE ferie contratto a termine Cassazione Sez. L lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 56 della legge n. 228 del 2012
con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 C.C.N.L., ex art.
Art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
3339, e precedenti ivi citati), sviluppato in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione - nello specifico dell’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art.
Art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Art. 19 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009
con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 C.C.N.L., ex art.
art. 434 cod. proc. civ
la Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per assenza dei requisiti ex art. 434 cod. proc. civ.
art. 342 cod. proc. civ
3612, che ha evidenziato come la deduzione della questione dell’inammissibilità dell'appello, a norma dell’art. 342 cod.
art. 19 C.C
con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 C.C.N.L., ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 06/02/2024, n. 3339
Cass. Sez. L, 05/05/2022, n. 14268
Corte di Giustizia UE, cause riunite C569/2016 e C570/2016
Corte di Giustizia UE, causa C-619/2016
Corte di Giustizia UE, causa C684/2016
Corte di Giustizia UE, causa C-218/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23028-2019 proposto da: Caputo Agata, Magurno Giuseppina, Paterlini Mariafiore, Tondelli Elisabetta, Trotta Mariacarmela, tutte elettivamente domiciliate in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B, presso lo studio dell’Avv. Domenico Naso, che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall ’ A vvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in R oma , via dei Portoghesin. 12; -controricorrente - nonchécontro Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna– A mbito Territoriale di Reggio Emilia; -intimato - avverso la sentenza n. 11/2019 della Corte d ’ appello di Bologna , depositata il 22/01/2019 R.G.N. 258/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere Ileana Fedele.

Rilevato che: Oggetto Lavoro pubblico Personale scolastico supplenti diritto alleferie modalità R.G.N.23028/2019 Cron. Rep. Ud.19/03/2024 CC 1. l a Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca , unitamene all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, e respinto la domanda proposta da Agata Caputo , Giuseppina Magurno , Mariafiore Paterlini , ElisabettaTondelli, Mariacarmela Trotta , supplenti fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno 2013), nell’anno scolastico 2012-2013, di riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute;

2. la Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per assenza dei requisiti ex art. 434 cod. proc. civ. nonché le eccezionirelative alla contestazione dei conteggi ed all’assenza della richiesta stragiudiziale di pagamento delle ferie, ha ritenuto che la disciplina in materia (artt. 13 e 19 C.C.N.L. comparto scuola, sopravvenuto d.l. n. 95 del 2012, in vigore dal 7 luglio 2012, conv. in legge n. 135 del 2012, e successiva legge n. 228 del 2012) dovesse interpretarsi nel senso dell’applicabilità anche al settore scolastico della disposizione dettata per tutto il pubblico impiego dal sopravvenuto d.l. n. 95 del 2012, con conseguente obbligo di fruire le ferie secondo i rispettivi ordinamenti ed il correlato divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; di conseguenza, le diverse previsioni contrattuali avevano cessato di avere efficacia a far data dal 7 luglio 2012, non potendosi interpretare le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 in termini di differimento dell’entrata in vigore delle predette disposizioni .

Pertanto , i supplenti avrebbero potuto vantare un diritto alla monetizzazione limitatamente all’eventuale differenza tra i giorni di ferie agli stessi spettanti e quelli in cui era loro consentito di fruire delle ferie medesime, ma nulla era stato allegato e dimostrato per far emergere l’esistenza di tale differenza;

3. avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione Agata Caputo, Giuseppina Magurno, Mariafiore Paterlini, Elisabetta Tondelli, Mariacarmela Trotta articolando tre motivi, cui resiste il Ministero dell’istruzione, universitàe ricerca con controricorso , mentre è rimast o intimatol’Ufficio Scolastico Regionale della l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Reggio Emilia;

4. le ricorrenti hanno depositato memoria. Ritenuto che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 115, 342 e 434 cod. proc. civ., exart. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello e delle eccezioni relative alla contestazione dei conteggi edalla richiest a stragiudizial e ; 1.1. il motivo, nei termini formulati, è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità della censura, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 345, 115, 342 e 434 cod. proc. civ., non essendo stati riportati nel ricorso– sia pure in sintesi ma nel loro impianto specifico - i motivi di appello formulati dalla controparte (in tal senso, fra molte, Cass.

Sez. L, 21/05/2004, n. 9734, e più di recente, Cass. Sez. L, 04/02/2022, n. 3612, che ha evidenziato come la deduzione della questione dell’inammissibilità dell'appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 - causa Succi ed altri c/Italia-, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza); 1.2. il motivo è altresì inammissibile con riferimento agli ulteriori profili di doglianza, relativi alla mancata contestazione dei conteggi ed alla richiesta stragiudizial e , perché non coglie il decisum della Corte di merito sul punto, che ha rilevato come le relative questioni fossero state diversamente prospettate nell’atto di appello del Ministero;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 C.C.N.L., ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla normativa sopravvenuta sulla fruizione delle ferie;

3. con il terzo motivo si deduce altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, in relazione alla specificità del rapporto di lavoro dei supplenti, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., sul diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, aggiungendosi ulteriori considerazioni sull’evoluzione della normativa e sulla circostanza che per tutti i ricorrenti,alla scadenza del termine contrattuale (30 giugno 2013, momento di insorgenza del diritto al pagamento delle ferie non godute),non potevano essere sottratte le giornate di sospensione delle lezioni, in quanto la fruizione dei riposi, sino al 1° settembre 2013, continuava ad essere disciplinata dall’art. 19 del C.C.N.L. scuola;

4. i due motivi, da valutare congiuntamente in quanto complessivamente intesia censurare l’interpretazione resa dalla Corte di merito sulla disciplina in materia, sono fondati; 4.1. va, infatti, preliminarmente ribadito il diritto alle ferie, come diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore, secondo l’orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. Sez. L, 06/02/2024, n. 3339, e precedenti ivi citati), sviluppato in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione - nello specifico dell’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - offerta dalla Curia Europea (il rinvio è alle tre sentenzedella Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C570/2016; in causa C-619/2016; in causa C684/2016), ribadita da ultimo con la sentenza emessa in data 18 gennaio 2024 (in C-218/2022),con cui , proprio con riferimento al diritto italiano, è stato affermato che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà; 4.2. tanto premesso, quanto alla specifica questione in esame, il Collegio ritiene di condividere l’interpretazione già adottata da questa Corte con precedente in termini (i.e. con riferimento a supplenze conferite fino al termine delle attività dell’anno scolastico 2012-2013), secondo cui la legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 56) ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali, sicché la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, ha continuato ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall’art. 19 del C.C.N.L.del comparto scuola 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell ’ anno scolastico destinato alle lezioni, con conseguente diritto al riconoscimento dell’indennità per le ferie non godute(così Cass.

Sez. L, 05/05/2022, n. 14268 , che ha confortato il proprio convincimento con la valorizzazione del diritto dell’Unione Europea, nell’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE);

5. in definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, dichiarato inammissibile il primo, cassa ta la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviatala causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara to inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’ap