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Ordinanza — n. 9859/2024 — snciv Generato dall'IA

Supplent teachers' vacation rights: Court allows partial claim for 2012-2013 school year under EU law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9859/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first appeal reason inadmissible while accepting the second and third reasons regarding vacation rights for substitute teachers. The plaintiffs argued that the 2012-2013 school year contract clauses remained valid until August 31, 2013, entitling them to substitute pay for unused vacation days, whereas the Ministry contended the new national law immediately abolished such rights. The Court ruled that the specific school sector contract provisions persisted until the end of the 2012-2013 academic year, creating a right to monetary compensation for unenjoyed leave, and thus remanded the case for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 56 della legge n. 228 del 2012; Art. 19 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009: The specific collective agreement clauses for substitute teachers remain valid until the end of the 2012-2013 academic year, establishing a right to substitute pay for unused vacation days if the new national law does not explicitly abrogate them immediately.

Parole chiave

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substitute teachers vacation rights school sector collective agreement substitute pay for unused leave EU law interpretation contractual provisions validity period riconoscimento dei titoli professionali diploma di master assegni di formazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 56 della legge n. 228 del 2012
con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 C.C.N.L., ex art.
Art. 19 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009
con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 C.C.N.L., ex art.
Art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
3339, e precedenti ivi citati), sviluppato in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione - nello specifico dell’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art.
Art. 31, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
art. 434 cod. proc. civ
la Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per assenza dei requisiti ex art. 434 cod. proc. civ.
art. 342 cod. proc. civ
3612, che ha evidenziato come la deduzione della questione dell’inammissibilità dell'appello, a norma dell’art. 342 cod.
art. 19 C.C
con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 C.C.N.L., ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 06/02/2024, n. 3339
Cass. Sez. L, 05/05/2022, n. 14268
Corte di Giustizia UE, cause riunite C-569/2016 e C-570/2016
Corte di Giustizia UE, causa C-619/2016
Corte di Giustizia UE, causa C-684/2016
Corte di Giustizia UE, causa C-218/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 22810-2019 proposto da: Alampi Angela, Giaroli Franca Maria, Stefura Ana Lacramioara, tutte elettivamente domiciliate in Roma, Salita Di San Nicola da Tolentino n. 1/B, presso lo studio dell’Avv. Domenico Naso, che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro Ministerodell’istruzione, università e ricerca , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - nonché contro Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna –Ambito Territoriale di Reggio Emilia; -intimato - avverso la sentenza n. 22/2019 della Corte d’appello di Bologna , depositata il 23/01/2019 R.G.N. 256/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere Ileana Fedele.

Rilevato che: Oggetto Lavoro pubblico Personale scolastico supplenti diritto alleferie modalità R.G.N.22810/2019 Cron. Rep. Ud.19/03/2024 CC 1. l a Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca , unitamene all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, e respinto la domanda proposta da Angela Alampi, Franca Maria Giaroli e Ana Lacramioara Stefura, supplenti fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno 2013), nell’anno scolastico 2012-2013, di riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute;

2. la Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per assenza dei requisiti ex art. 434 cod. proc. civ. nonché le eccezioni relativ e alla contestazione dei conteggi ed all’assenza della richiesta stragiudiziale di pagamento delle ferie, ha ritenuto che la disciplina in materia (artt. 13 e 19 C.C.N.L. comparto scuola, sopravvenuto d.l. n. 95 del 2012, in vigore dal 7 luglio 2012, conv. in legge n. 135 del 2012, e successiva legge n. 228 del 2012) dovesse interpretarsi nel senso dell’applicabilità anche al settore scolastico della disposizione dettata per tutto il pubblico impiego dal sopravvenuto d.l. n. 95 del 2012, con conseguente obbligo di fruire le ferie secondo i rispettivi ordinamenti ed il correlato divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; di conseguenza, le diverse previsioni contrattuali avevano cessato di avere efficacia a far data dal 7 luglio 2012, non potendosi interpretare le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 in termini di differimento dell’entrata in vigore delle predette disposizioni .

Pertanto, i supplenti avrebbero potuto vantare un diritto alla monetizzazione limitatamente all’eventuale differenza tra i giorni di ferie agli stessi spettanti e quelli in cui era loro consentito di fruire delle ferie medesime, ma nulla era stato allegato e dimostrato per far emergere l’esistenza di tale differenza;

3. avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione Angela Alampi, Franca MariaGiaroli e Ana Lacramioara Stefura articolando tre motivi, cui resiste il Ministero dell’istruzione, università e ricerca con controricorso, mentre è rimast o intimat o l’Ufficio Scolastico Regionale della l’Emilia Romagna –Ambito Territoriale di Reggio Emilia;

4. lericorrenti hanno depositato memoria.Ritenuto che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 115, 342 e 434 cod. proc. civ., exart. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello e delle eccezioni relative alla contestazione dei conteggi edalla richiest a stragiudizial e ; 1.1. il motivo, nei termini formulati, è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità della censura, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 345, 115, 342 e 434 cod. proc. civ., non essendo stati riportati nel ricorso- s ia p ure in sintesi ma nel loro impianto specifico - i motivi di appello formulati dalla controparte(in tal senso, fra molte, Cass.

Sez. L, 21/05/2004, n. 9734, e più di recente, Cass. Sez. L, 04/02/2022, n. 3612, che ha evidenziato come la deduzione della questione dell’inammissibilità dell'appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 - causa Succi ed altri c/Italia-, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza); 1.2.il motivo è altresì inammissibile con riferimento agli ulteriori profili di doglianza, relativi alla mancata contestazione dei conteggi ed all a richiestastragiudiziale, perché non coglie il decisum della Corte di merito sul punto, che ha rilevato come le relative questioni fossero state diversamente prospettate nell’atto di appello del Ministero;2. con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 C.C.N.L., ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla normativa sopravvenuta sulla fruizione delle ferie;

3. con il terzomotivo si deduce altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, in relazione alla specificità del rapporto di lavoro dei supplenti, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., sul diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, aggiungendosi ulteriori considerazioni sull’evoluzione della normativa e sulla circostanza che per tutti i ricorrenti,alla scadenza del termine contrattuale (30 giugno 2013, momento di insorgenza del diritto al pagamento delle ferie non godute), non potevano essere sottratte le giornate di sospensione delle lezioni, in quanto la fruizione dei riposi, sino al 1° settembre 2013, continuava ad essere disciplinata dall’art. 19 del C.C.N.L. scuola;

4. i due motivi, da valutare congiuntamentein quanto complessivamente intesi a censurare l’interpretazione resa dalla Corte di merito su lla disciplina in materia, sono fondati; 4.1. va, infatti, preliminarmente ribadito il diritto alle ferie, come diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore, secondo l’orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. Sez. L, 06/02/2024, n. 3339, e precedenti ivi citati), sviluppato in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione - nello specifico dell’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - offerta dalla Curia Europea (il rinvio è alle tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C570/2016; in causa C - 619/2016; in causa C684/2016 ), ribadita da ultimo con la sentenza emessa in data 18 gennaio 2024 (in C-218/2022), con cui , proprio con riferimento al diritto italiano, è stato affermatoche l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà; 4.2. tanto premesso, quanto alla specifica questione in esame il Collegio ritiene di condividere l’interpretazione già adottata da questa Cortecon precedente in termini (i.e. con riferimento a supplenze conferite fino al termine delle attività dell’anno scolastico 2012-2013), secondo cui la legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 56) ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali, sicché la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, ha continua to ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall’art. 19 del C.

C . N . L . del comparto scuola 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell’anno scolastico destinato alle lezioni, con conseguente diritto al riconoscimento dell’indennità per le ferie non godute(così Cass. Sez. L, 05/05/2022, n. 14268, che ha confortato il proprio convincimento con la valorizzazione del diritto dell’Unione Europea, nell’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE);

5. in definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, dichiarato inammissibileil primo, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviata la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara to inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appell