Italian Supreme Court dismisses appeal against labor contract nullity and illegal labor placement ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Poste Italiane against a lower court's labor judgment inadmissible in its entirety. The court found the first ground of appeal insufficient because the claim for indemnity relied on a clause that was itself null due to the invalidity of the main employment relationship. Additionally, the second ground was rejected as it merely contested factual findings regarding job duties, which fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 101, 115 c.p.c.: A claim for indemnity based on a clause of indemnity is null if the underlying employment relationship is invalid; factual determinations regarding job duties belong to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17320-2020 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA MARIA ROSARIA URSINO, GIOVANNI LANDI; -ricorrente - contro BELLUCCI GIOELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato YARA SERAFINI; -controricorrente - nonchè contro DITTA INDIVIDUALE DE PACE GIUSEPPE; -intimata - avverso la sentenza n. 790/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/11/2019 R.G.N. 830/2018;
Oggetto Lavoro privato R.G.N.17320/2020 Cron. Rep. Ud.07/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva accertato la nullità del contratto di apprendistato stipulato da Gioele Bellucci e la ditta Giuseppe De Pace nonché l’esistenza di una interposizione illecita di manodopera, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatrice Poste Italiane Spa; in accoglimento parziale dell’appello del lavoratore la Corte ha dichiarato il diritto di questoad essere inquadrato nel livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane a decorrere dal 1° agosto 2014, con condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori e spese;
2. la Corte, in estrema sintesi, ha innanzitutto ritenuto l’interesse del lavoratore ad impugnare il contratto di apprendistato, “così da ottenere il riconoscimento della natura ordinaria del rapporto, con tutte le conseguenze in punto di trattamento retributivo e normativo” e “conseguente interesse a vedersi poi accertare l’effettivo datore di lavoro”; la Corte, poi, ha condiviso con il primo giudice la valutazione degli esiti dell’istruttoria circa la natura illecita dell’appalto; inoltre, ha pure ritenuto che il Tribunale avesse correttamente respinto le domande di manleva formulate da Poste Italiane nei confronti del De Pace, quale titolare dell’impresa individuale, per difetto di allegazione in ordine all’operatività dell’art. 19 dell’Accordo Quadro, “mancanza che permane nell’atto di appello”;3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato Gioele Bellucci;non ha svolto attività difensiva il De Pace; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE 1.col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett.
l) ed m), d. lgs. n. 167 del 2011, oltre alla nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, n. 4, c.p.c., “in relazione all’art. 2697 c.c.”, per non avere la Corte “correttamente interpretato ed applicato le norme in materia di apprendistato e per non aver correttamente applicato i principi in tema di onere probatorio”; la censura è inammissibile; si richiama impropriamente l’art. 2697 c.c., che è deducibile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013;
Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione; inoltre, il motivo non specifica né la violazione che determinerebbe la nullità della sentenza o del procedimento né sostiene con adeguate argomentazioni indiritto l’assunto secondo cui l’interesse del lavoratore alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato confliggerebbe col divieto di recesso dal contratto di apprendistato;
2. del pari inammissibile il secondo motivo, che denuncia ancora la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., “per non aver correttamente valutato l’efficacia delle prove addotte nel corso del giudizio”; è noto che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca –come nella specie - che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass.
SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; 3.con il terzo mezzo si deduce la violazione degli artt. 1362 e 113 c.p.c., in relazione agli artt. 38 e 39 d. lgs. n. 81 del 2015 e la nullità della sentenza, “in relazione agli art. 101 e 115 c.p.c.”, criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l’azione di manleva delle Poste nei confronti della ditta De Pace; il motivo è inammissibile; oltre a non riportare il contenuto del testo negoziale rispetto al quale si invoca la clausola di manleva, non censura adeguatamente la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il motivo di appello sia perché non era stata presentata istanza di fissazione di nuova udienza, ex art. 418 c.p.c., sia perché la società non aveva “argomentato la pertinenza rispetto al rapporto oggetto di causa” delle richieste di applicazione degli artt. 38 e 39 d. lgs. n. 81 del 2015, e cioè di “norme entrate in vigore dopo l’introduzione della causa”; peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n. 17627 del 2023) che la clausola di manleva del committente, afferente ad una interposizione fittizia di manodopera, che configura ancorauna violazione relativa ad obblighi derivanti da norme imperative di legge, non produce alcun effetto perché colpita a sua volta da nullità prodotta dalla invalidità del rapporto principale;
4. il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 2697 c.c., oltre la nullità del procedimento, in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 116 c.p.c., criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto al lavoratore l’inquadramento nel livello D senior del CCNL applicabile a decorrere dal 1° agosto 2014; il motivo è inammissibile; esso, oltre a richiamare la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. ancora impropriamente per le ragioni innanzi richiamate, denuncia solo formalmente errori di diritto ma, nella sostanza, contesta l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine all’espletamento di certe mansioni dal lavoratore per il tempo richiesto dalla disciplina contrattuale collettiva; accertamento del fatto che spetta al giudice del merito al quale è istituzionalmente demandato;
5. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna alle spese secondo il regime della soccombenza e attribuzione all’Avv. Serafini che si è dichiarata anticipataria; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica