Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, a local health authority, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, Antonini Walter, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by omission and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request the decision of the appeal within forty days of the proposal of judgment definition, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20738/2022 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato TALLINI VALERIO (TLLVLR82A25D810C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ANTONINI WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cola di Rienzo, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARCELLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIANCAGLINI ROSAMARIA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 671/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 25/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg