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Ordinanza — n. 9772/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding administrative incentive compensation for indirect support duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9772/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Luigia Di Mauro's appeal against the Second Instance Court's dismissal of her claim for administrative incentive compensation. The lower court ruled that Di Mauro failed to prove she performed the specific indirect support activities required for the bonus, noting her job description did not cover these duties. The Court of Cassation upheld this decision, deeming all four of Di Mauro's legal arguments inadmissible due to procedural defects, lack of new evidence, or failure to meet strict pleading requirements.

Regesto Legislator

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Art. 416 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The burden of proof regarding specific duties beyond ordinary job functions remains with the employee, and appeals must strictly adhere to procedural rules regarding the admissibility of defenses and the necessity of new evidence.

Parole chiave

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administrative incentive compensation burden of proof employee indirect support duties procedural admissibility appeal free evaluation of evidence ricorso del personale impugnazione di decisioni amministrative diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
d.P.R. 27.3.2000
nonché del d.P.R. 27.3.2000 e delle delibere 221/1999 e 233/2007 con riferimento altresì al n.
delibere 221/1999 e 233/2007
27.3.2000 e delle delibere 221/1999 e 233/2007 con riferimento altresì al n.
Art. 2697 c.c.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
art. 360 c.p
artt. 2697 c.c
art. 416 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21073/2007
Cass. n. 8053/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27573-2018 proposto da: DI MAURO LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA TURCO, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTI DISTEFANO; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA LESTI, rappresentata e difesa dall'avvocato TATIANA PRIOLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 661/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 119/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.27573/2018 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC - che, con sentenza del 13 luglio 2018, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da Luigia Di Mauro nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente della predetta Azienda addetta all’ufficio Organizzazione e risorse umane, ai compensi previsti a titolo di incentivo in favore del personale amministrativo dell’Azienda sanitaria per la collaborazione prestata nell’espletamento dell’attività intramuraria; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’averequesta ritenuto che la Di Mauro non avesse assolto all’onere della prova di avere effettivamente svolto quell’attività di supporto c.d. indiretto legittimante il riconoscimento dell’incentivo in questione, non identificabile nell’ordinaria mansione di gestione degli stipendi, carenza non superabile facendo leva sulla delibera di attribuzione dell’incentivo, trattandosi di atto poi revocato dall’Azienda datrice in via di autotutela, né in base al principio di non contestazione, stante la genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Di Mauro, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’ASP di Catania.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 420 c.p.c. nonché del d.P.R. 27.3.2000 e delle delibere 221/1999 e 233/2007 con riferimento altresì al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata imputando alla Corte territoriale il travisamento e la mancata considerazione di documenti a suo dire idonei ad attestare la volontà dell’Azienda di procedere al riconoscimento dell’incentivo;- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 437, comma 2 e 345 c.p.c. ancora con riferimento anche al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver e ritenuto l’ammissibilità della contestazione di quanto dedotto e documentato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo,operata soltanto in sede di gravame dall’Azienda datrice costituitasi in primo grado fuori termine, consentendo così l’acquisizione agli atti di deduzioni soggette a preclusione; - che, con il terzo motivo, così rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 95 e 96 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 quater di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 228/12 e art. 360 n. 5 c.p.c.”, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’avere statuito in ordine alle spese di lite senza attribuire rilievo al comportamento processuale ed extraprocessuale dell’Azienda; - che con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost . e 6 CEDU in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamentando il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e di illogicità manifesta della stessa, non senza rilevare l’illegittimità dell’espunzione di tale vizio dalle causali di impugnazione per cassazione della sentenza d’appello; - che il primo motivo si rivela inammissibile, atteso che, al di là della non deducibilità del vizio di violazione di legge con riferimento al regolamento interno ed agli atti deliberativi dell’Azienda sanitaria, la censura sollevata si risolve nella mera confutazione della valutazione del materiale istruttorio rimessa al libero apprezzamento della Corte territoriale e, pertanto, insindacabile in questa sede; - che, di contro, infondato deve ritenersi il secondo motivo, atteso che, ferma restando la validità della ratio decidendiper la quale la mancata valorizzazione del principio di contestazione trova ragione nella genericità delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, è a dirsi come l’effetto preclusivo di all’art. 416 c.p.c. non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, con riguardo alle quali il comma 3 dello stesso art. 416 c.p.c. non commina alcuna decadenza (cfr.

Cass. n. 21073/2007); - che ancora inammissibile risulta il terzo motivo, volgendosi la ricorrente a censurare la statuizione sulle spese di lite resa dalla Corte territoriale per non averne questa, pronunciando in base al criterio della soccombenza, disposto la compensazione e così a contestare una decisione che, in quanto discrezionale, non risulta sindacabile in questa sede; - che parimenti inammissibile si appalesa il quarto motivo in quanto volto a denunciare un vizio di motivazione non più deducibile ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., di cui, comunque, non varrebbe sostenere, come sembra voler fare tra le righe la ricorrente, la legittimità costituzionale alla stregua del parametro normativo invocato, avendo questa Corte, con la decisione n. 8053/2014, sancito che la sentenza, per quanto sintetica, deve garantire un pronunciamento atto a garantire il minimo costituzionale e così il rispetto del principio del giusto processo, nella specie pienamente rilevabile; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto, in difetto della ravvisabilità aliunde del valore della causa, del dichiarato valore indeterminabile, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric