Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, ST Microelectronics S.r.l., had not acted on the proposal for case termination, while the respondent, Raffaghelli Federico, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within 40 days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19655/2022 R.G. proposto da : ST MICROELECTONICS S.r.l., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andronico, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia ricorrente C O N T R O RAFFAGHELLI Federico, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferlito e Antonio Federico Alessandro Petino, giusta procura sul foglio separato in calce, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.108/2022 depositata il 14/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così