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Ordinanza — n. 9697/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9697/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9697/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CALOGERA ANNA MARIA GUZZOha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello Palermo n. 1239/2021 depositata in data 11 novembre 2021 , la quale, in accoglimento del gravame proposto congiuntamente da MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE SIRACUSA avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1/2020, ha respinto la domanda della stessa CALOGERA ANNA MARIA GUZZO, volta ad ottenere, ex art. 33, Legge n. 104/1992, il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9697/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non Sez. S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 4 sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass.

Parole chiave

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assistenza alle persone con disabilità ripristino delle prestazioni d'invalidità figlio minorenne disabile spese legate all'invalidità necessità d'istruzione scolastica speciale grado di invalidità

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4315/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31881/2021R.G. proposto da CALOGERA ANNA MARIA GUZZO, domiciliato digitale presso PEC asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it, rappresentata e difes a dall'avvocato ASARO LUCIANO –ricorrente – contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto: R.G.N. 31881/2021 Ud. 20/03/2024CC Sez. S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 2 di 4 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenta e difende –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appello Palermo n. 1239/2021 depositata il 11/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.

RITENUTO IN FATTO

1. CALOGERA ANNA MARIA GUZZOha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello Palermo n. 1239/2021 depositata in data 11 novembre 2021 , la quale, in accoglimento del gravame proposto congiuntamente da MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE SIRACUSA avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1/2020, ha respinto la domanda della stessa CALOGERA ANNA MARIA GUZZO, volta ad ottenere, ex art. 33, Legge n. 104/1992, il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019.

2. Hanno resistito con controricorso MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE SIRACUSA.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 3 di 4 4. Sono state depositate dalla ricorrente sia una “RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO” sia una “ISTANZA CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE”, evidenziando il sopravvenuto venire meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione, avendo la stessa ottenuto il trasferimento a seguito di procedura di mobilità relativa all’anno scolastico 2022/2023 e concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio. I controricorrenti hanno dichiarato di prendere atto della rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contenderea seguito del venire meno dell’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione ed alla sostanziale adesione dei controricorrenti alle nuove conclusioni rassegnate dalla ricorrente , la quale palesa il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017 ).

2. Quanto alle spese di lite, il regolamento delle medesime resta retto dall’intesa intercorsa tra le parti, le quali hanno previsto la compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.

3. Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non Sez. S4/L- R.G. 31881/2021 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 4 sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass.

Sez. U, n. 4315/2020). Il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione, infatti, è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forzadi intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass.

S.U. n. 8980/2018). P. Q. M. La Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso. Compensa integralmente fra le parti le spese