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Ordinanza — n. 9692/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to meet procedural specificity requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9692/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by public employees against the Ministry of Education inadmissible. The plaintiffs argued that their prior service tenure and seniority were not fully recognized when transferred to the Ministry, resulting in lower pay. The court rejected these claims because the appeal lacked specific grounds of complaint and failed to demonstrate concrete elements challenging the lower court's established legal orientation regarding the interpretation of the relevant transfer law.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1) c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds of complaint and fails to meet the requirement of specificity, as generic criticisms do not allow for a re-evaluation of the lower court's decision based on existing case law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity public service transfer seniority recognition procedural requirements retributive treatment Cassation procedure anzianità di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1) c.p.c.
Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, in relazione all’art. 360, n.
Art. 366 c.p.c.
Art. 8, Legge n. 124/1999
3 di 11 Cosenza e vari comuni della stessa provincia con qualifica di assistenti tecnico amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico pratici (ITP) e di essere successivamente transitati nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in forza dell'art. 8, Legge n. 124/1999.
Art. 1, comma 218, Legge n. 266/2005
34476 e Cass. 14 aprile 2017, n.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 2733 c.c
a) la corresponsione dell’assegno ad personam da parte del controricorrente, “valevole come sorta di confessione giudiziale ex art. 2733 c.c.”;
art. 210 c.p
Si censura ulteriormente il difetto di motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie ed all’istanza ex art. 210 c.p.c.
artt. 2112 c.c
266 del 2005 e per l’omessa applicazione della Direttiva 77-187 CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977, degli artt. 2112 c.c.
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016
7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass.
Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019
4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
Cass. Sez. L - Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021
La decisione impugnata, infatti, si è conformata al costante orientamento espresso da questa Corte in materia (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Cass.
Cass. Sez. L - Ordinanza n. 7698 del 28/03/2018
8968 del 31/03/2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 7698 del 28/03/2018; Cass.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10034 del 19/06/2012
Corte di Giustizia, causa C-108/10, 6 settembre 2011
Cass. Sez. U -Sentenza n. 20181 del 25/07/2019
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11524/2019R.G. proposto da ROSARIO ANTONIO ALTOMARE, GIOVANNI AIELLO, RENZO FRANCO ANDROPOLI, BEATRICE ASTORINO, IDA BELSITO, PEPPINA CROCCO, ANGELA CROPALATI, GIOVANNA D'AMBROSIO, DE MICHELE CARO, GIUSEPPE DE CARO, MARIA DE MARCO, NERINA FIORITO, ANNA MARIA GERVASI, DOMENICO INTRIERI, ROSARIA LO BIANCO, GIUSEPPE MARRELLI, EMILIO PADUANO, AURELIA RINO, ADAMO ROSA, ASSUNTA ROTA, GENNARO TAVOLARO, EUGENIO VITARO, MENUCCIAVITARO, FELICE VUONO , Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Personale A.T.A. e I.T.P. – Inquadramento MIUR – Riconoscimento anzianità pregressa e differenze retributive R.G.N. 11524/2019 Ud. 20/03/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 11524/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 2 di 11 nonché: GRAZIA VECCHIO, PIER LUIGI ASTORINO, MARGHERITA ASTORINO, nella qualità di eredi di FLAVIANO ASTORINO, MIRELLA BEVACQUA , PIERO CAROLLO , MARIANNINA CAROLLO, nella qualità di eredi di MICHELE CAROLLO, tutti con domicil io digitale presso PEC antonio.lepera@avvocaticosenza.itrappresentati e difes i dall'avvocato LE PERA ANTONIO –ricorrenti – contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –resistente – avverso la sentenza della Corte d'appello Catanzaro n. 1532/2018 depositata il 20/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1532/2018, depositata in data 20 novembre 2018, la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell’appellato MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, ha respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1818/2015.

2. Quest’ultimo era stato adito dagli odierni ricorrenti, i quali avevano premesso di essere stati in servizio presso la Provincia di Sez. S4/L- R.G. 11524/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 3 di 11 Cosenza e vari comuni della stessa provincia con qualifica di assistenti tecnico amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico pratici (ITP) e di essere successivamente transitati nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in forza dell'art. 8, Legge n. 124/1999. Deducendo che con tale inquadramento non era stata loro riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali e che, sotto il profilo retributivo, avevano subito un trattamento deteriore per effetto del mancato computo delle competenze accessorie di cui godevano presso i precedenti datori di lavoro, avevano chiesto il riconoscimento, ai fini economici, giuridici, contributivi e pensionistici, dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza; la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere alla ricostruzione della carriera nonché a corrispondere le differenze retributive, pensionistiche, contributive e di ogni ulteriore voce di retribuzione accessoria; la condanna del MINISTERO al risarcimento dei danni.

3. Respinta la domanda da parte del giudice di prime cure e proposto appello da parte dei lavoratori, la Corte territoriale ha disatteso il gravame. In primo luogo, la Corte ha disatteso le domande fondate sul riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali, affermando che l’oggetto della controversia doveva essere limitato al tema dell'eventuale peggioramento retributivo sostanziale conseguito al passaggio dei ricorrenti alle dipendenze del MINISTERO, dovendo essere garantito ai lavoratori – secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 218, Legge n. 266/05 –solo il c.d.

“maturato economico”, da intendersi come divieto di un sostanziale peggioramento, non anche l'anzianità di servizio maturata presso il cedente. Sez. S4/L- R.G. 11524/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 11 In secondo luogo, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del giudice di prime cure in ordine all’assenza di adeguata specificità delle allegazioni dell’originario ricorso quanto al peggioramento del trattamento retributivo, non essendo stati specificati per ciascun ricorrente né l’ente locale di provenienza, né la qualifica iniziale di ATA o di ITP, né il concreto peggioramento retributivo subito.

La Corte, anzi, ha evidenziato una progressiva modificazione delle difese ed allegazioni dei ricorrenti, dichiarando la tardività delle allegazioni svolte solo in sede di gravame, peraltro ritenute comunque ancora insufficienti. Da ultimo la Corte territoriale –pur osservando che il tema non era stato riproposto in appello – ha escluso che nella specie fosse ravvisabile una violazione del giusto processo derivante dall’applicazione retroattiva dell’art. 8, comma 2, Legge n. 124/1999, come interpretato in via autentica dall’art. 1, comma 218, Legge n. 266/05.

4. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Catanzaro ricorrono ora i lavoratori in epigrafe. Resiste con controricorso il MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., “difetto di motivazione ed omesso Sez. S4/L- R.G. 11524/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 5 di 11 esame circa alcuni fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. La sentenza della Corte d’appello viene impugnata deducendo che la stessa avrebbe omesso di esaminare “il quadro complessivo delle emergenze processuali scaturito dalla documentazione fornita dai ricorrenti” e trascurato di esaminare fatti, quali:

a) la corresponsione dell’assegno ad personam da parte del controricorrente, “valevole come sorta di confessione giudiziale ex art. 2733 c.c.”;

b) la non congruità di tale assegno ad personam alla luce della giurisprudenza eurounitaria; c) “il dato oggettivo incon trastabile secondo cui il peggioramento retributivo sostanziale è stato determinato proprio dall’Accordo ARAN-OO.SS. del 20.07.2000 (…), che “temporizzava” una parte sola della retribuzione e non la retribuzione complessiva e che ha escluso dalla retribuzione da temporizzare elementi contrattuali rilevanti, quale l’indennità di produttività ed altre voci accessorie”. Si censura ulteriormente il difetto di motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie ed all’istanza ex art. 210 c.p.c. nonché “un erroneo giudizio sull’esito della prova non ammettendo la chiesta C.T.U.”. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione delle regole del giusto processo di cui agli artt. 6, par. 1, della CEDU, 47, par. 2, della Carta fondamentale dell’Unione Europea e 111, comma 1, Cost., per la mancata disapplicazione dell’art. 1, comma 218, della legge finanziaria n. 266 del 2005 e per l’omessa applicazione della Direttiva 77-187 CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977, degli artt. 2112 c.c. e 34 del D. Lgs. n. 29/1993 (attuale art. 31 del d.lgs. n. 165/2001), nonché dell’art. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.

Sez. S4/L- R.G. 11524/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 6 di 11 Argomentano i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe violato le regole dell’equo processo, le quali avrebbero imposto, in primo luogo, di disapplicare l’art. 1, comma 218, Legge n. 266/05, in quanto contrastante con la normativa eurounitaria e nazionale. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, 11, 117, comma 1, Cost. e 4, par. 3, del TUE”. Viene dedotto che la Corte territoriale non avrebbe applicato i principi eurounitari di cui alla Direttiva 77/187/CEE “omettendo, irrimediabilmente, di “difenderli” e di applicarli al cospetto dei comportamenti illegittimi dello Stato, fondati sulla deleteria attuazione dell’art. 1, comma 218, della legge finanziaria n. 266 del 2005”e quindi omettendo, ancora una volta, di disapplicare l’art. 1, comma 218, Legge n. 266/05. 1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (attuale art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001) e 2112 c.c.”. La decisione impugnata viene censurata in quanto la stessa, oltre a non applicare le indicazioni eurounitarie, avrebbe comunque omesso di applicare la disciplina nazionale, la quale considera anch’essa il passaggio del personale degli Enti Locali al MIUR come trasferimento di impresa con conseguente conservazione di tutti i diritti dei lavoratori dopo la cessione. 1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione dell’art. 3 della Direttiva 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla Direttiva 98/50/CE, nella Direttiva 2001/32/CE (sentenza della CGUE del 6 settembre 2011, procedimento C-108/10, “Scattolon”)”. Sez. S4/L- R.G. 11524/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 7 di 11 Deducono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe violato i contenuti precettivi della disciplina eurounitaria, i quali assimilano il passaggio dei lavoratori, dagli Enti locali al MIUR, ad un trasferimento d’azienda, con conseguente conservazione dell’anzianità di servizio maturata e preclusione all’applicazione ai lavoratori trasferiti di un trattamento retributivo sostanziale peggiore dì quello goduto nel periodo immediatamente precedente al trasferimento. 1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 8, commi 2 e 3, della Legge n. 124/1999, “per il mancato riconoscimento del diritto del personale ATA ed ITP, trasferito dagli Enti locali allo Stato, al computo, ai fini giuridici dell’anzianità maturata, sino al 31 dicembre 1999, alle dipendenze degli enti di provenienza, nonché per il peggioramento sostanziale della retribuzione dopo il transito”. In particolare, i ricorrenti deducono che la decisione impugnata “si è astenuta dal censurare, lasciandola immotivatamente impunita, la condotta del MIUR, che ha violato tale normativa per l’applicazione del criticabile criterio della cosiddetta “temporizzazione”, introdotto con l’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 5 aprile 2001 (che ha recepito l’Accordo ARAN-OO.SS. del 20.07.2000) e, successivamente, trasfuso nell’art. 1, comma 218, della l. n. 266 del 2005”.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso del MIUR, in quanto notificato oltre il termine di cui all’art.370 c.p.c. Infatti, pur essedo stato notificato il ricorso in data 8 aprile 2019, il controricorso risulta essere stato notificato in data 21 maggio 2019.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Sez. S4/L- R.G. 11524/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 8 di 11 Il motivo, in primo luogo, viene a sovrapporre profili del tutto eterogenei, gran parte dei quali esula dal perimetro dell’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5). Viene, invero, dedotto un vizio di insufficiente motivazione che non è più configurabile nel sistema delle impugnazioni di legittimità se non nell’ipotesi – assolutamente non ravvisabile nella specie – della violazione del c.d. "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022); viene rappresentato come omesso esame di fatti quella che, al più, sarebbe omessa valutazione di questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 ; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017); viene censurata come omesso esame quella valutazione delle prove che, invece, pertiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004;Cass.

Sez. U, n. 898 del 14/12/1999), ove motivata nel rispetto del già richiamato “minimo costituzionale”. In sintesi, opera il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia, ma che miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte:

Cass. SU 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Il motivo, in secondo, luogo, non si confronta con quella che è l’effettiva ratio della decisione di impugnata, la quale ha disatteso la Sez. S4/L- R.G. 11524/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 9 di 11 domanda degli odierni ricorrenti ritenendo in primo luogo – e ciò in concordia con la decisione di prime cure –che la domanda fosse afflitta da irrimediabili carenze sul piano ( non semplicemente delle prove bensì)delle stesse allegazioni fondamentali di base. Ratio, quest’ultima, che il ricorso manca di investire adeguatamente con uno specifico motivo di doglianza e che, come tale, risulta idonea a sorreggere la decisione impugnata (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).

4. I rimanenti cinque motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono anch’essi inammissibili. Inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c. è la censura rivolta alla decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha affermato, come premessa generale, che la previsione di interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2, Legge n. 124/1999 enunciata dall’art. 1, comma 218, Leggen. 266/2005 imponeva di garantire ai lavoratori interessati dal trasferimento unicamente un trattamento economico non deteriore rispetto a quello pregresso.

La decisione impugnata, infatti, si è conformata al costante orientamento espresso da questa Corte in materia (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 7698 del 28/03/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10034 del 19/06/2012), senza che il ricorso offra concreti elementi per operare una rivalutazione dell’orientamento medesimo, dovendosi rammentare il principio desumibile da Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, causa C - 108/10, la quale ha escluso che il cessionario possa non tener conto dell'anzianità pregressa dei lavoratori ceduti ma solo nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto, Sez.

S4/L- R.G. 11524/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 10 di 11 atteso che la direttiva ha lo scopo di impedire che il lavoratore possa subire per effetto del trasferimento un peggioramento retributivo. Inammissibili sono le residue censure – e cioè quelle che concernono il profilo del trattamento economico -dal momento che le stesse, da un lato, ancora una volta non investono la ratio della decisione impugnata concernente l’inadeguatezza delle allegazioni iniziali e, dall’altro lato, deducono in modo generico errore s in procedendo omettendo il pieno rispetto del canone di specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c. (Cass.

Sez. U -Sentenza n. 20181 del 25/07/2019). 5.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, alla luce della tardività del controricorso.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Cortedichiara inammissibile il ricorso . Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ,