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Ordinanza — n. 9689/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses university appeal regarding public employment arrears and contribution deductions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9689/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the University of Salento's appeal against a lower court ruling that reduced a public employee's arrears claim. The university argued that late payment of contributions should not allow deductions from the employee's salary and that specific withholding rules did not apply to linguistic collaborators. The court found both arguments invalid, ruling that late payments automatically extend the employer's liability to include the employee's contribution share, thereby permitting the deduction, and confirming the private-law nature of the relationship excluded the specific withholding statute.

Regesto Legislator

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Art. 23 l. 218/1952; Art. 69 l. 133/2008: Where an employer pays social security contributions late, the employer's liability extends to the employee's share, permitting deduction from the employee's salary; however, specific withholding statutes applicable to public researchers do not apply to private-law relationships with linguistic collaborators.

Parole chiave

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public employment arrears late contribution payment salary deduction right linguistic collaborator status private law employment adattamento delle retribuzioni trattenuta scala decrescente dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 23 l. n. 218/1952
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Università ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 l.
Art. 69 l. n. 133/2008
19 citato, alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce e dall’altro, l’illegittimità della decurtazione del 2,5% operato a carico della Ray ai sensi dell’art. 69, legge n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 19 legge n. 218/1952

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23071/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19334-2018 proposto da: UNIVERSITÀ DEL SALENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro STEFANIZZI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MATTEO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO GALLUCCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2824/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/12/2017 R.G.N. 1928/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19334/2018 Cron. Rep. Ud.07/03/2024 CC RILEVATO - che, con sentenza del 19 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Lecce, chiamata a pronunziarsi avverso la decisione del Tribunale di Lecce, che, sull’opposizione proposta dall’Università del Salento avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Francesca Stefanizzi per il pagamento a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento di compiti di collaboratrice esperta linguistica presso la predetta Università dell’importo di euro 4.057,95, revocato il decreto ingiuntivo, riduceva ad euro 927,54 la somma dovuta dall’Università, riformata parzialmente la decisione, limitatamente al riconoscimento dell’errore di calcolo nella quantificazione della somma trattenuta dall’Università (euro, 105,78 anziché euro 121,00) confermava la condanna a carico dell’Università per la somma così ridottadi euro 921,12; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, l’effettività del ritardo nel pagamento degli importi spettanti all’istante per il 2009 essendo questo avvenuto nell’anno successivo al dovuto e così applicabile, in luogo dell’art. 19 legge n. 218/1952, l’art. 23 della stessa legge che, a titolo sanzionatorio, esclude che il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore è tenuto al pagamento dei contributi o della parte non versata tanto per la quota a proprio carico quanto per la quota a carico del lavoratore, non potendola recuperare trattenendola sulla retribuzione del lavoratore, come consente l’art. 19 citato, alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce e dall’altro, l’illegittimità della decurtazione del 2,5% operato a carico della Ray ai sensi dell’art. 69, legge n. 133/2008, non essendo tale norma applicabile a carico dei collaboratori esperti linguistici, stante lanatura privatistica del loro rapporto, al di là dell’equiparazione ai ricercatori confermati, da qualificarsi invece come pubblici dipendenti soggetti come tali alla predetta decurtazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Università del Salento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Stefanizzi;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Università ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 l. n. 218/1952, imputa alla Corte territoriale l’erroneo convincimento circa l’imputabilità di un ritardo nel pagamento dei contributi, non ricorrendo alcuna omissione contributiva, per avere l’Università provveduto al pagamento all’atto della disposta rettifica del trattamento economico dell’istante, conseguente al riconoscimento dell’adeguamento ISTAT con gli arretrati a tale titolo dovuti; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 l. n. 133/2008, l’Università ricorrente la non conformità a diritto della ritenuta inapplicabilità ai collaboratori esperti linguistici della predetta norma, ciò derivando dalla parametrazione del trattamento accessorio a quello dei ricercatori confermati a tempo definito previsto dall’accordo decentrato; - che il primo motivo si rivela infondato alla luce de l condiviso orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 23071/2021), secondo cui il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde all’ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, dal momento che, ove il pagamento avvenga in ritardo rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante, non consentendo, quindi, la ritenuta; - che parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che, dovendo qualificarsi di natura privatistica il rapporto di lavoro dei collaboratori esperti linguistici, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 69, l. n. 133/2008; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto, in difetto di altre indicazioni desumibili dagli atti, del dichiarato valore della causa;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del