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Decreto — n. 9647/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 9647/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Pasquale Speranza, had not requested a decision on the termination proposal despite the statutory period expiring without action. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory deadline litigation costs allocation tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.965/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.965/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23330/2023 R.G. proposto da : SPERANZA Pasquale, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Arena, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ACQUA BENE COMUNE NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Limatola, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.965/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così dec