Cassation court dismisses public employment appeal regarding internal selection criteria and scoring transparency violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonella Gagliardi's appeal against a lower court ruling that dismissed her claim for a public health position won by Daniela Biondo. Gagliardi argued the internal selection process violated constitutional principles of impartiality and transparency by using a synthetic scoring method without predetermined criteria. The court held that the procedure was governed by collective bargaining agreements rather than national public employment laws, rendering the specific statutory violations cited inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 d.P.R. n. 487/1994; Art. 9 comma 3 d.P.R. n. 220/2001: In privatized public employment, internal selection procedures for economic or professional progression are regulated by collective bargaining agreements which may derogate from national statutes, meaning appeals based on violations of national public employment laws regarding selection criteria are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32034-2018 proposto da: GAGLIARDI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 9, presso lo studio dell'avvocato EMMA CERSOSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNUNZIATO-MASSIMO DE LUCA; -ricorrente - contro BIONDO DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CARLO TENUTA; -controricorrente - nonchè contro AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANT'ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell'avvocato GUIDO DE SANTIS, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/05/2018 R.G.N. 584/2014;
Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.32034/2018 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 2 maggio 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da Antonella Gagliardi nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e di Daniela Biondo, quale controinteressata, avente ad oggetto il riconoscimento, previo accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva interna indetta con delibera direttoriale n. 1020 del 31.7.2008 per il conferimento delle funzioni di coordinamento ex art. 10, CCNL Comparto Sanità, II biennio economico 2000-2001 presso la U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica, del diritto dell’istante, all’assegnazione di dette funzioni in luogo della Biondo risultata vincitrice della selezione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla Gagliardi, dovendo la “traslatio iudicii” tener conto delle diverse caratteristiche della giurisdizione ordinaria rispetto a quella amministrativa innanzi alla quale era stato iniziato per definirsi con una declaratoria di carenza di giurisdizione, ma infondata nel merito la pretesa, non avendo la Gagliardi adeguatamente specificato nel ricorso in che termini, a cagione dell’operato dell’Amministrazione, sarebbe stata lesa la par condicio dei ricorrenti, ciò non emergendo di per sé dalle condotte censurate attinenti alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, alla valutazione sintetica mediante voti, alla pretesa, ma non dimostrata,disparità di valutazione degli elaborati; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Gagliardi, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, sia l’AO di Cosenza sia la Biondo; - che la controricorrente Biondo ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, d.P.R. n. 487/1994 e 9, comma 3, d.P.R. n. 220/2001, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto in sé irrilevante la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, attribuendo al dato rilievo solo indiretto in ragione del danno che ne sarebbe derivato, quando, viceversa, trattasi , alla stregua della normativa invocata, di un preciso obbligo imposto dai principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle medesime norme invocate nel motivo che precede, la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’avere ritenuto legittimo il ricorso al giudizio sintetico mediante voto in contrasto con la normativa sopra indicata che quella modalità ammette ove risultino preventivamente specificati i criteri fondanti l’attribuzione dei punteggi; - che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione della documentazione (atti della procedura concorsuale ed elaborati scritti) attestante il non essere mai stati preventivamente fissati i criteri funzionali all’attribuzione dei punteggi numerici; - che tutti i suesposti motivi si rivelano infondati alla stregua di una motivazione diversa da quella espressa dalla Corte territoriale, motivazione che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte, nella sua funzione nomofilattica, è legittimata a porre a fondamento della propria decisione e che muove dalla considerazione che l’impugnazione proposta si fonda sull’asserita violazione di norme applicabili ai concorsi finalizzati all’instaurazione di un rapporto di impiego, laddove la procedura in questione va ricondotta alle selezioni interne per il conferimento di incarichi o per le progressioni economiche che trovano regolamentazione unicamente nella contrattazione collettiva; - che, in particolare, questa Corte ha affermato che « In materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti, è affidata alla contrattazione collettiva che può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività; la contrattazione integrativa è, invece, solo abilitata a disciplinare le materie delegate dai contratti nazionali nei limiti da questi stabiliti.» ( Cass. n. 214/2018); - che a norma dell’art. 1 , comma 3, del d.P.R. 220/2001 le procedure interne di selezione del personale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva e da atti regolamentari conformi alla prima; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i