Cassation court dismisses appeal regarding litigation cost compensation due to absolute novelty of the issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Salvatore Bilardello's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision on litigation costs. Bilardello argued the lower court lacked sufficient motivation for compensating expenses based on the absolute novelty of the non-discrimination principle, while the Ministry of Education did not actively defend the decision. The court ruled the territorial judgment was properly motivated because the precedent establishing cost compensation for absolute novelty was issued before the lower court's ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.: A lower court's decision to compensate litigation costs due to the absolute novelty of the issue is valid if the reasoning is congruent, even if the specific precedent was issued after the lower court's judgment, provided the core legal question was already settled prior to the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30280-2020 proposto da: BILARDELLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell'avvocato GIUSY LOREDANA SCAVUZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO RITONDO; -ricorrente - nonchè contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 402/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/06/2020 R.G.N. 676/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 12 giugno 2020, la Corte d’Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la decisione resa dal Tribunale di Marsala, Oggetto LAVORO PRECARIO SCUOLA R.G.N.30280/2020 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC condivideva la pronuncia di prime cure quanto alla fondatezza della domanda proposta da Salvatore Bilardello - avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, collaboratore scolastico ATA del comparto scuola, assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall’1.9.2011 con la qualifica di “Assistente amministrativo” in servizio presso l’Istituto scolastico comprensivo “Garibaldi Pipitone” di Marsala, alla corretta ricostruzione di carriera comprensiva del servizio pre-ruolo prestato presso diversi istituti scolastici statali in ragione di ripetuti contratti a tempo determinato su posti vacanti nell’organico di diritto e di fatto, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze retributive - , e riformava la sentenza impugnata solo limitatamente al regolamento delle spese, che dichiarava integralmente compensate per l’assoluta novità della questione trattata; - che per la cassazione di tale decisione ricorreva il Bilardello, affidando l’impugnazione a due motivi; - che, chiamata per la trattazione innanzi alla sezione sesta all’adunanza camerale del 4 ottobre 2022, con ordinanza n. 35945/2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica, effettuata irregolarmente all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, all’Avvocatura Generale; - che all’esito della rinnovazione della notifica il Ministero non ha svolto attività difensiva ed ha solo depositato in data 7 luglio 2023 atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione del ricorso; - che il ricorrente ha poi depositato memoria CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 12 Preleggi e 24 Cost. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, deduce la nullità della sentenza per non essere la statuizione della Corte territoriale circa la compensazione delle spese di lite dei gradi di merito sorretta da congrua motivazione non potendo ritenersi tale il riferimento all’assoluta novità della questione concernente il principio di non discriminazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della statuizione in punto spese resa dalla Corte territoriale per averequesta omesso l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o a quella indicazione sia pervenuto senza un’approfondita disamina logico-giuridica, così da incorrere in un error in procedendo e rendere una motivazione meramente apparente; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati per risultare il pronunciamento della Corte territoriale congruamente motivato, tenuto conto che tanto il ricorso introduttivo del Bilardello del 28.3.2018, quanto la sentenza del Tribunale di Marsala depositata il 9.5.2018 nonché il ricorso in appello del Ministero proposto in data 18.6.2018 sono antecedenti alla sentenza n. 31150 del 28.11.2019 con cui questa Corte si esprimeva sulla questione concludendo in punto spese per la compensazione delle stesse a motivo dell’assoluta novità della questione; - che il ricorso va, pertanto, rigettato senza attribuzione delle spese per non aver il Ministero svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bi