Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Unicoop Firenze, filed a recourse against a lower court judgment, while the respondents, including Lucia Barbieri and others, had previously offered a settlement. The court ruled that the statutory deadline for responding to the offer had expired, resulting in the automatic waiver of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16626/2023 R.G. proposto da : UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA UNICOOP FIRENZE SC, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa d a ll’avvocato FORTE GAETANO (FRTGTN64C29H703Z) unitamente unitamente all'avvocato MARINUZZI CHIARA (MRNCHR70R46D548S). con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro LUCIA BARBIERI + ALTRI , domiciliati come in atti, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato COSTANZA TRAMONTI (C.F. TRMCTN71B47D612L) unitamente all’Avvocato SABRINA BERRETTI, (C.F.
BRRSRN 66T44D612G) e , all’Avvocato F RANCESCA CAPACCINI (C.F. CFNC62L51D612Y), -controricorrenti- - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.114/2023 depositata il 09/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così