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Ordinanza — n. 9616/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming humanitarian law overrides general contract breach provisions in project work disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9616/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance judgment confirming a contract dispute involving a humanitarian project. The appellant argued that specific humanitarian legislation exempted the general civil code provision on breach of contract, while the lower court found no such exemption. The court ruled that the general contract law applies unless explicitly excluded, and the appellant failed to prove the specific laws barred the breach claim.

Regesto Legislator

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Art. 1460 c.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The general provision on breach of contract applies to project work contracts unless specific laws explicitly exclude it, and appeals based on omitted fact examination require a clear distinction between first and second instance findings.

Parole chiave

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breach of contract humanitarian law project work omitted fact examination contractual performance compenso per prestazioni retribuzione non pagata accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 1460 c.c.
col primo si denuncia la violazione dell’art. 1460 c.c., sostenendo che “l’eccezione di inadempimento richiamata nel citato articolo non può essere in alcun modo applicata al contratto in essere tra le parti in quanto […] il settore umanitario è regolato da una normativa, ovvero la legge n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
276 del 2003, assumendo che l’eccezione di inadempimento sarebbe inapplicabile ai rapporti di lavoro a progetto; 1.3.con il terzo mezzo si lamenta un “omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n.
Art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie; ai sensi, infine, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 1460 c.c
col primo si denuncia la violazione dell’art. 1460 c.c., sostenendo che “l’eccezione di inadempimento richiamata nel citato articolo non può essere in alcun modo applicata al contratto in essere tra le parti in quanto […] il settore umanitario è regolato da una normativa, ovvero la legge n.
art. 360 c.p
276 del 2003, assumendo che l’eccezione di inadempimento sarebbe inapplicabile ai rapporti di lavoro a progetto; 1.3.con il terzo mezzo si lamenta un “omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26774 del 2016
Cass. n. 26774 del 2016; conf.
Cass. n. 20944 del 2019
Cass. n. 20944 del 2019);
Cass. n. 20018 del 2020
Cass. n. 3830 del 2021
20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie; ai sensi, infine, dell’art.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34241-2019 proposto da: TUMOLO DOMENICO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI AGOSTINI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro FONDAZIONE PER LA SICUREZZA IN SANITA', in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLO TORNITORE, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2141/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 340/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Lavoro privato R.G.N.34241/2019 Cron. Rep. Ud.07/02/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva annullato il decreto con cui era stato ingiunto alla Fondazione per la Sicurezza in Sanità di pagare a Domenico Massimo Tumolo la somma di euro 16.200,00 quale corrispettivo di un rapporto di lavoro a progetto; la Corte ha anche confermato la condanna del Tumolo a restituire a parte opponente la somma di € 12.000,00, oltre interessi legali, a titolo di rimborso per le spese di alloggio; 2.la Corte, in sintesi, ha disatteso il primo motivo di appello argomentando che il Tribunale aveva “deciso la causa in base all’accoglimento dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. e non accertando la cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente al dicembre 2011”; ha respinto anche il secondo motivo di gravame ritenendo che “il Tumolo non ha mai provato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni ed ha invece imputato l’inadempimento a cause che non ha affatto provato […] delle quali non vi è traccia né nei documenti né nelle prove testimoniali”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata Fondazione, che ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;1.1. col primo si denuncia la violazione dell’art. 1460 c.c., sostenendo che “l’eccezione di inadempimento richiamata nel citato articolo non può essere in alcun modo applicata al contratto in essere tra le parti in quanto […] il settore umanitario è regolato da una normativa, ovvero la legge n. 49/1987, per la quale l’art. 1460 c.c. non è applicabile”; 1.2. col secondo motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003, assumendo che l’eccezione di inadempimento sarebbe inapplicabile ai rapporti di lavoro a progetto; 1.3.con il terzo mezzo si lamenta un “omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.” rappresentato dalla mancata valutazione del CUD” emesso dalla Fondazione; si lamenta anche che i giudici del merito avrebbero indebitamente condannato il Tumolo al rimborso dei costi di locazione dell’abitazione, asserendo che “la suddetta abitazione era utilizzata da tutti i partecipanti al progetto”;

2. i primi due motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente perché connessi, non meritano accoglimento; infatti, le censure neanche individuano la ragione giuridica per la quale le discipline rappresentate dalla legge n. 49 del 1987 ovvero dalla legge n. 276 del 2003 non consentirebbero l’applicazione della norma generale costituita dall’art. 1460 c.c., operante quale istituto di diritto comune per i contratti a prestazioni corrispettive, come incontestabilmente è il rapporto negoziale in controversia; 3.il terzo motivo è inammissibile perché evoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd.

“doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019);

4. pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con condanna alle spese secondo il regime della soccombenza; non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dalla controricorrente; come noto detta disposizione prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie; ai sensi, infine, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso