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Ordinanza — n. 9613/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9613/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9613/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della l. n. 68/1999, della l. R. n. 24/2000 e del Decreto Assessoriale n. 10349/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimazione passiva del Comune di Vittoria o, comunque, alla non riferibilità all’Ente medesimo della responsabilità del ritardo nell’assunzione; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento dei fatti, avendo disconosciuto il rilievo centrale che nella vicenda assume il “vuoto lavorativo” di nove mesi per dare rilievo ad un presunto concorso di colpa conseguente alle rassegnate dimissioni dalla ditta privata che lo aveva assunto, dimissioni cui afferma essere stato costretto per la gravosità dell’impegno; - che il primo motivo si rivela inammissibile perché le considerazioni esposte in merito all’asserita prevalenza della normativa statale rispetto a quella regionale non sono idonee a scalfire il decisum della sentenza impugnata secondo cui «l’individuazione del soggetto da avviare al lavoro compete in via esclusiva all’Ufficio Provinciale del Lavoro»; - il ricorrente, nell’invocare il principio di cedevolezza della legislazione regionale difforme da quella statale, si limita a richiamare l’art. 9 della legge n. 68 del 1999, concernente l’obbligo posto a carico del datore di lavoro di presentare all’ufficio competente la richiesta di assunzione, obbligo che non interferisce affatto con la disciplina regionale richiamata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, secondo cui «l’attuazione delle procedure per il collocamento e l’inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli uffici del lavoro…», disciplina che risulta emanata nel rispetto dell’art. 6 della citata legge n. 68 del 1999, al quale il ricorso non fa cenno, che demanda agli «organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti"» di provvedere «in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato»; - che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, atteso che il ricorrente , da un lato, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte sulle conseguenze del mancato avviamento al lavoro, non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia gravata che quei principi non ha disatteso, bensì applicato, sia pure riducendo l’ammontare del risarcimento del danno ex art. 1227 cod. civ., in ragione del concorso di colpa del danneggiato; dall’altro, nel sostenere che le dimissioni non sarebbero dipese da una libera scelta, bensì dalla gravosità del lavoro al quale era stato assegnato, sollecita un giudizio di fatto, non consentito in sede di legittimità, ed inoltre inammissibilmente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oltre i limiti fissati da Cass.

Regesto Legislator

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art. 1227 c.c, art. 1227 cod. civ; Ordinanza — n. 9613/2024 — snciv · Corte di Cassazione: S.U. n. 8053/2014 e non assolvendo agli oneri formaliindicati dalla richiamata pronuncia; - che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, potendosi così questo Collegio esimere dal disporre la rinnovazione della notifica, irritualmente effettuata all’Avvocatura Distrettuale e non, come dovuto, all’Avvocatura Generale dello Stato - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Parole chiave

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perdita dell'impiego causata abbandono del posto di lavoro disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato prestazioni d'invalidità professionale gestione delle prestazioni di invalidità licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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art. 1227 c.c
art. 1227 cod. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20157-2018 proposto da: PALMIERI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO FIDONE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONICA LO PICCOLO; -controricorrente - nonchè contro ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DIPARTIMENTO LAVORO, SERVIZIO XXIII, UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAGUSA; -intimato - avverso la sentenza n. 52/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/02/2018 R.G.N. 994/2014;

Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.20157/2018 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 2 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, accoglieva, limitatamente al periodo 1°marzo-21 aprile 2009, la domanda proposta da Sandro Palmieri nei confronti del Comune di Vittoria e dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Dipartimento Lavoro, Servizio XXIII, Ufficio Provinciale del Lavoro, avente ad oggetto la condanna in solido delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno rappresentato dalle retribuzioni che avrebbe percepito in relazione al periodo compreso tra il 25.2 ed il 16.11.2009, data in cui, a seguito di ordinanza cautelare, l’istante veniva assunto quale “operatore specializzato addetto alla manutenzione” in luogo di Gaetano Sfrazzetto, a sua volta assunto con tale qualifica dallo stesso Comune il 25.2.2009, in violazione del diritto dell’istante; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto l’imputabilità al solo Ufficio Provinciale del Lavoro di un errore non scusabile, dato da un esame superficiale ed approssimativo della documentazione prodotta dall’istante all’atto della sua iscrizione nelle liste per l’avvio al lavoro dei disabili e, perciò, fonte di danno risarcibile per il periodo compreso tra il 1.3.2009, data in cui lo Sfarzetto era stato assunto dal Comune, ed il 21.4.2009, operando, ex art. 1227 c.c., illimite del concorso di colpa, essendosi l’istante volontariamente dimesso solo dopo una settimana dalla data del 21.4.2009, in cui era stato assunto da una ditta privata;- che per la cassazione di tale decisione ricorre il Palmieri, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Vittoria; - che entrambe le parti hanno poi depositato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della l. n. 68/1999, della l. R. n. 24/2000 e del Decreto Assessoriale n. 10349/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimazione passiva del Comune di Vittoria o, comunque, alla non riferibilità all’Ente medesimo della responsabilità del ritardo nell’assunzione; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento dei fatti, avendo disconosciuto il rilievo centrale che nella vicenda assume il “vuoto lavorativo” di nove mesi per dare rilievo ad un presunto concorso di colpa conseguente alle rassegnate dimissioni dalla ditta privata che lo aveva assunto, dimissioni cui afferma essere stato costretto per la gravosità dell’impegno; - che il primo motivo si rivela inammissibile perché le considerazioni esposte in merito all’asserita prevalenza della normativa statale rispetto a quella regionale non sono idonee a scalfire il decisum della sentenza impugnata secondo cui «l’individuazione del soggetto da avviare al lavoro compete in via esclusiva all’Ufficio Provinciale del Lavoro»; - il ricorrente, nell’invocare il principio di cedevolezza della legislazione regionale difforme da quella statale, si limita a richiamare l’art. 9 della legge n. 68 del 1999, concernente l’obbligo posto a carico del datore di lavoro di presentare all’ufficio competente la richiesta di assunzione, obbligo che non interferisce affatto con la disciplina regionale richiamata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, secondo cui «l’attuazione delle procedure per il collocamento e l’inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli uffici del lavoro…», disciplina che risulta emanata nel rispetto dell’art. 6 della citata legge n. 68 del 1999, al quale il ricorso non fa cenno, che demanda agli «organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti"» di provvedere «in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato»; - che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, atteso che il ricorrente , da un lato, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte sulle conseguenze del mancato avviamento al lavoro, non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia gravata che quei principi non ha disatteso, bensì applicato, sia pure riducendo l’ammontare del risarcimento del danno ex art. 1227 cod. civ., in ragione del concorso di colpa del danneggiato; dall’altro, nel sostenere che le dimissioni non sarebbero dipese da una libera scelta, bensì dalla gravosità del lavoro al quale era stato assegnato, sollecita un giudizio di fatto, non consentito in sede di legittimità, ed inoltre inammissibilmente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oltre i limiti fissati da Cass.

S.U. n. 8053/2014 e non assolvendo agli oneri formaliindicati dalla richiamata pronuncia; - che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, potendosi così questo Collegio esimere dal disporre la rinnovazione della notifica, irritualmente effettuata all’Avvocatura Distrettuale e non, come dovuto, all’Avvocatura Generale dello Stato - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune di Vittoria che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs