Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared case extinct per art. 391 c.p.c. upon lawyer's voluntary withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the case extinct after the City of Livorno voluntarily withdrew its cassation appeal against the lower court's judgment. The workers had previously argued for incentive fees based on favorable substantive outcomes of cases they defended, but the appeal was abandoned before the hearing. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and dismissed the appeal without addressing the merits of the fee dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, ultimo comma, c.p.c.; When a party withdraws its cassation appeal before the hearing, the court must declare the case extinct without examining the substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Lovo ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 110, presso lo studio dell’Avv. Nicola D’Ippolito; -ricorrente - MACCHIA PAOLO, MACCHIA LUCIA e ZENTI MARIA TERESA, rappresentati e difesi dall’Avv. Marcello Ceccherini presso il cui studio in Roma, Piazza Barberini 12, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 404/2018, depositata il 19.6.2018, NRG 233/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Consigliere Roberto Belle’.
RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva accolto la domanda degli odierni controricorrenti che, nella qualità di avvocati addetti all’ufficio legale del Comune di Livorno, avevano chiesto il riconoscimento del compenso incentivante, ai sensi degli artt. 27 CCNL enti locali e 37 CCNL dirigenti, anche per le ipotesi di sentenze in cause da essi patrocinate che, pur non pronunciando nel merito delle controversie e sulle competenze del giudizio, avessero definito i giudizi con esiti sostanzialmente favorevoli per l’ente; al contempo, nei gradi di merito veniva rigettata la domanda volta ad ottenere la corresponsione dei compensi incentivanti senza detrazione della quota Irap;
2. il Comune di Livorno ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistiti da controricorso dei lavoratori; CONSIDERATO CHE 1. la causa è stata avviata a trattazione camerale e prima dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del Comune, sottoscritto per adesione dal legale dei controricorrenti; non resta che darne atto, definendo il giudizio ai sensi dell’art. 391, anche ultimo comma, c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma nell’adunanz