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Ordinanza — n. 9521/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it violates the principle of finality by re-evaluating facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9521/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Poste Italiane inadmissible, rejecting the claim that the lower court violated labor laws regarding the authenticity of a subcontract. The court found that the appellate judge correctly assessed evidence, including driver testimonies and control mechanisms, to determine the existence of a direct employment relationship rather than a genuine subcontract. Consequently, the court ruled that the appeal constituted an impermissible re-evaluation of historical facts, thereby upholding the lower court's decision on the labor relationship.

Regesto Legislator

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Art. 29 d. lgs. n. 276/2003; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence; it can only declare appeals inadmissible if they seek a surreptitious third instance of fact-finding.

Parole chiave

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inadmissible appeal finality of judgment subcontract authenticity labor relationship re-evaluation of facts commissionario spedizioniere lavoro non remunerato nozione di amministrazione aggiudicatrice

Disposizioni normative citate

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Art. 29 d. lgs. n. 276/2003
CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 (art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
276/2003 (art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 34476/2019
Cass. S.U. 34476/2019, Cass.
Cass. n. 8758/2017
34476/2019, Cass. n. 8758/2017, n.
Cass. n. 20814/2018
Cass. n. 15568/2020
Cass. n. 20553/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30892-2020 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MORETTI ANDREA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato YARA SERAFINI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro LID S.R.L., SOCIETA' COOP TRA.S.L. A R.L.; -intimate - avverso la sentenza n. 236/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 62/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Appalto di servizi – Accertamento interposizione fittizia – Costituzione rapporto di lavoro privato R.G.N.30892/2020 Cron. Rep. Ud.07/02/2024 CC RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Arezzo accertava l’illecita interposizione di manodopera da parte dei successivi formali datori di lavoro di Andrea Moretti, in relazione all'appalto conferito da Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto il servizio di trasporto di effetti postali e vuotatura di cassette; dichiarava l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale, a partire dal 4.3.2010, con inquadramento nel livello E junior del contratto collettivo; condannava la società al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori; 2.la Corte d’Appello di Firenze, decidendo sui contrapposti appelli delle parti, in accoglimento di quello principale del lavoratore e rigettato quello incidentale della società, in parziale riforma della sentenza di primo grado, fermo il resto, riconosceva il rapporto di lavoro di Andrea Moretti con Poste Italiane a far data dall'1.10.2004 con inquadramento nel livello E del CCNL applicato al rapporto sino all'1.4.2005 e nel livello D senior da tale data in poi, con conseguente adeguamento della condanna per differenze retributive, oltre accessori; 3.in particolare, la Corte di merito, richiamata pertinente giurisprudenza di legittimità in ordine alla non genuinità di appalti endoaziendali afferenti l'affidamento a esterni di attività inerenti il ciclo produttivo qualora rimangano in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata a un risultato produttivo autonomo, escludeva nel caso concreto margini di autonomia del formale datore di lavoro rispetto alle direttive stringenti provenienti dalla committente, anche per l'assenza di referenti dell’appaltatore e per lo svolgimento da parte del lavoratore di attività non rientranti nell'oggetto dell'appalto; 4.per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane sulla base di unico articolato motivo, illustrato con memoria, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte d’Appello valutato quale elemento sufficiente per qualificare l'appalto come non genuino la fornitura ai dipendenti dell'appaltatore di modelli contenenti direttive di standardizzazione del servizio da parte dell'impresa committente (MPT – Modelli Pianificazione Trasporti); 2.il motivo è inammissibile; 3.in primo luogo, perché spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò es sere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni;non è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (v.

Cass. S.U. 34476/2019, Cass. n. 8758/2017, n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021);4.in secondo luogo, perché la Corte non si è basata sulla sola rilevanza dei modelli MPT per inferire la non genuinità dell’appalto in questione, con le conseguenze derivate, ma ha compiuto una valutazione complessiva e integrata delle prove raccolte, valorizzando le testimonianze raccolte in relazione all'attività complessiva degli autisti, al loro controllo solo da parte dei dipendenti di Poste Italiane, all'assenza di elementi conformativi dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro, sostanzialmente solo intestatario dei furgoni; 5.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore della procuratrice di parte controricorrente, dichiaratasi antistataria, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors