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Ordinanza — n. 9495/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-compliance with legal paradigm and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9495/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petition failed to adhere to the mandatory legal paradigm required by the Civil Procedure Code. The appellant submitted a generic list of legal norms without specific arguments or factual analysis, rendering the grievances unclear and unreviewable. Consequently, the Court ruled that the appeal fell outside the scope of the binding review jurisdiction, ordering the dismissal and the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 ss. c.p.c.; Art. 380bis1 c.p.c.: Appeals must strictly follow the legal paradigm and articulate specific, argumentative grounds; generic citations of law without factual analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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legal paradigm compliance inadmissible appeal Civil Procedure Code lack of specific grounds binding review jurisdiction generic legal citations costs allocation restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 ss. c.p.c.
Art. 380bis1 c.p.c.
con atto notificato il 4 dicembre 2019, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con plurime doglianze, cui la società ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;
Art. 366 c.p.c.
39169), neppure modulate in conformità alle prescrizioni, a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r.
art. 366 c.p
39169), neppure modulate in conformità alle prescrizioni, a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17 marzo 2017, n. 7009
il gravame è articolato in modo tale da non consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, precludendo o rendendo comunque estremamente difficoltosa l'individuazione delle questioni (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass.
Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790
7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass.
Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169
26790; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169), neppure modulate in conformità alle prescrizioni, a pena di inammissibilità dell’art.
Cass. 28 novembre 2014, n. 25332
Cass. 6 marzo 2019, n. 6519
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38002-2019 proposto da: BASILICO LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLLIA 29, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SASSI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GI E GI 2 S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI n. 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO FORTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA LEONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1176/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2019 R.G.N. 14/2019;

Oggetto Inammissibilità ricorso non conforme al paradigma legale R.G.N.38002/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 11 settembre 2019, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di Loredana Basilico avverso la sentenza di primo grado, che –previa la sospensione di uno dei due giudizi riuniti (promosso dalla datrice Gi Gi s.a.s. nei suoi confronti per la condanna al risarcimento dei danni, arrecatile dalla sua falsificazione di assegni bancari e appropriazione dei relativi importi, occultando dette falsificazioni ed appropriazioni con ulteriori falsificazioni) in attesa dell’esito di quello penale nei confronti della medesima (definito, con giudicato della Corte d’appello di Milano, con le statuizioni di estinzione per prescrizione dei reati imputatile, per cui ella era stata condannata in primo grado e di conferma delle statuizioni civili, in favore della società datrice costituita in esso parte civile, di accertamento del danno, da liquidare dal giudice civile davanti al quale rinviate le parti) –l’aveva condannata al pagamento, in favore di Gi Gi s.a.s. a titolo risarcitorio, della somma di € 177.769,52, previamente detratto il quinto del T.f.r. ancora dovutole (per l’accertamento, con la prima sentenza del Tribunale a definizione del giudizio instaurato dalla lavoratrice, riunito all’altro, del suo diritto ai 4/5 del T.f.r.);

2. preliminarmente, la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di estinzione del giudizio, per esercizio da parte della società datrice dell’azione civile nel processo penale (non già, come il Tribunale, per negazione di identità tra le parti, in realtà sussistente, bensì) in assenza di alcuna pronuncia nel giudizio civile, a fronte della situazione di litispendenza determinatasi e ripreso correttamente, avendo il giudice penale rimesso a quello civile la liquidazione del danno risarcibile accertato nell’an; sicché, ha ritenuto la validità della sua riassunzione e di tutti gli atti successivi;

3. inoltre, essa ha puntualmente rigettato le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado formulate dall’appellante, in particolare confermandone la statuizione risarcitoria sulla base del giudicato sull’an formatosi nel giudizio penale e pertanto vincolante il giudice civile, esclusivamente tenuto alla sua liquidazione: compiuta correttamente dal primo giudice, sulla scorta di un’approfondita C.t.u. contabile, coerente con le emergenze istruttorie, neppure specificamente contestata;

4. con atto notificato il 4 dicembre 2019, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con plurime doglianze, cui la società ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente ha redatto il ricorso al di fuori del paradigma conformativo prescritto dagli artt. 360 ss. c.p.c., in assenza di una formulazione, tanto meno specifica, dei motivi, consistenti in una mera enunciazione di norme (subC, a pgg. 4 e 5; sub n. 5, a pgg. 19 e 20; subE, F a pgg. da 32 a 34; sub A, B, a pgg. da 43 a 46; sub A, a pgg. 46, 47; sub 10, A a pg. 52), priva di contenuto argomentativo pertinente al giudizio di legittimità (subD, a pgg. da 5 a 9; sub n. 6, a pgg. da 21 a 31, in relazione al processo penale; sub G, H, I, L a pgg. da 34 a 42; sub B, C, D, a pgg. da 53 a 58) e con denuncia pure dell’iter processuale di un altro giudizio civile davanti al Tribunale di Monza (sub B, a pgg. da 47 a 52), inconferente;

2. il gravame è articolato in modo tale da non consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, precludendo o rendendo comunque estremamente difficoltosa l'individuazione delle questioni (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169), neppure modulate in conformità alle prescrizioni, a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c. Esso si pone, pertanto, al di fuori dell’alveo del giudizio dilegittimità, che è, come noto, a critica vincolata e nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo dimotivi, poiché la Corte dicassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass.6 marzo 2019, n. 6519);

3. in merito peraltro alla nullità denunciata, sia pure inammissibilmente per la ragione detta, della sentenza impugnata, per non avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione del processo sul presupposto della rinuncia agli atti del giudizio civile per il trasferimento dell’esercizio dell’azione nel processo penale, essa ha esattamente applicato i principi di diritto regolanti la materia alla concreta fattispecie al suo esame, attentamente scrutinata, con argomentazione congrua (dal secondo capoverso di pg. 6 al penultimo di pg. 8 della sentenza);

4. pertanto il ricorso deve dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la lavoratrice ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico