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Ordinanza — n. 9494/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows heirs' claim for equal pension for duty victims matching terror victims' rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9494/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision, ordering a retrial to recalculate the pension for the heirs of a duty victim. The heirs argued that the lower pension amount violated the principle of equity established by primary legislation equating duty victims with terror victims. The Court ruled that the legislative intent requires equal pension amounts for both categories, rejecting the administrative regulation's lower figure as inconsistent with constitutional principles.

Regesto Legislator

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Art. 2 della legge n. 407/98; Art. 1 commi 562-565 della legge n. 266/05: The monthly pension for heirs of duty victims must be equal to that of terror victims to ensure legislative equity and rationality.

Parole chiave

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vittime del dovere assegno vitalizio uguaglianza sostanziale legge 407/1998 legge 266/2005 principio di equità rimessione in giudizio prestazione per i superstiti

Disposizioni normative citate

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Art. 2 della legge n. 407/1998
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che: Con il motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n.
Art. 4 comma 238 della legge n. 350/2003
407/98, nella misura di € 500,00 mensili, come previsto dall’art. 4 comma 238 della legge n.
Art. 1 commi 562-565 della legge n. 266/2005
Il tribunale, pur ritenendo che l’art. 1 comma 562 della legge n.
Art. 1 comma 1 lett. a) del DPR n. 243/2006
Il tribunale, pur ritenendo che l’art. 1 comma 562 della legge n.
Art. 360 c.p.c.
350/03, in relazione all’art. 360 primo comma n.
art. 3 Cost
350/03, in relazione all’art. 360 primo comma n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 7761/17
3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria” (Cass. sez. un. n. 7761/17, Cass.
Cass. nn. 19036/19
7761/17, Cass. nn. 19036/19, 24956/21, 12749/22).
Cass. n. 24956/21
Cass. n. 12749/22
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7637-2023 proposto da: DIASCHI MICHELE, DIASCHI FRANCESCO, DIASCHI RAFFAELA nella qualità di eredi di DIASCHI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 95, presso lo studio Legale Associato GUERRA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO GUERRA, unitamente all'avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 296/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/10/2022 R.G.N. 35/2021;

Oggetto R.G.N.7637/2023 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 7637/23 Rilevato che: Con sentenza del giorno 14.10.2022 n. 296, la Corte d’appello di Ancona respingeva il gravame proposto da Diaschi Francesco, Diaschi Michele e Diaschi Raffaella avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato il ricorso promosso da quest’ultimi nei confronti del Ministero dell’Interno, volto ad ottenere, nella veste di eredi di Diaschi Giuseppe, cui era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, in conseguenza delle gravi lesioni riportate nell’attività istituzionale svolta durante un’operazione di tutela della pubblica incolumità, la condanna del Ministero convenuto a liquidare in loro favore l’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 2 della legge n. 407/98, nella misura di € 500,00 mensili, come previsto dall’art. 4 comma 238 della legge n. 350/03 (in luogo di € 258,23 mensili corrisposti dal Ministero come originariamente previsto dall’art. 2 della legge n. 407/98), con la decorrenza indicata in ricorso.

Il tribunale, pur ritenendo che l’art. 1 comma 562 della legge n. 266/05 avesse esteso a tutte le vittime del dovere, come individuate ai sensi dei successivi commi 563 e 564, i benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo riteneva, tuttavia, che non ne avesse sancito l’immediata esigibilità nella identica misura stabilita per quest’ultima categoria di soggetti, ma avesse previsto un graduale adeguamento nel tempo degli importi liquidabili a tale titolo, entro i tetti di spesa annualmente prestabiliti e in base ai criteri di precedenza pure legislativamente fissati e recepiti dal regolamento attuativo approvato con DPR n. 243/06.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame proposto da Diaschi Francesco, Diaschi Michele e Diaschi Raffaella, nel confermare la sentenza di primo grado, ha precisato che le erogazioni oggetto di controversia non hanno carattere risarcitorio ma quello di provvidenze economiche riconosciute in ragione del principio di solidarietà sociale e che la volontà legislativa era quella di realizzare solo progressivamente l’estensione dei benefici in argomento, alle vittime del dovere, individuate alla stregua dei commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/05, mentre, non vi erano ragioni che potessero condurre alla disapplicazione del disposto dell’art. 4 primo comma, lett. b), punto 1) del DPR n. 243/06, che nell’attuare la disciplina di dettaglio delle provvidenze in oggetto, aveva fissato l’importo dell’assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di £ 500.000, pari a € 258,23, soggetto a perequazione annua, né ciò determinava violazione del principio di uguaglianza rispetto alla diversa quantificazione riservata all’assai più ristretta cerchia delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Diaschi Francesco, Diaschi Michele e Diaschi Raffaella quali eredi di Diaschi Giuseppe ricorrono per cassazione, sulla base di un motivo, mentre il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che: Con il motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 407/98, come modificato dall’art. 4 comma 238 della legge n. 350/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per violazione dell’art. 1 commi 562-565 della legge n. 266/05 e dell’art. 1 comma 1 lett.

a) del DPR n. 243/06, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito non aveva riconosciuto l’equiparazione dei benefici originariamente previsti solo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche in favore delle vittime del dovere, in conformità all’unanime giurisprudenza di legittimità. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria” (Cass. sez. un. n. 7761/17, Cass. nn. 19036/19, 24956/21, 12749/22).

A tale orientamento va data necessaria continuità, con la conseguenza che agli eredi della vittima del dovere che sono oggi ricorrenti davanti a questa Corte, deve essere adeguato l’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 1 comma 564 della legge n. 266/05, nel maggiore importo di € 500,00. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legitt