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Ordinanza — n. 9449/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding victim status prescription and standing for military death benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9449/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Ministry of Defense's appeal against a lower court ruling that granted Anna Gravili the status of a victim of duty for her deceased son. The court affirmed that while the status itself is imprescriptible, the specific financial installments are subject to a ten-year limitation period from the administrative claim date. Furthermore, the court rejected the Ministry's argument regarding lack of standing, noting the failure to specify which benefits were contested in the lower instance.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 563 e 564 della l. n. 266 del 2005; Art. 2 del DPR n. 510/99: The status of victim of duty is imprescriptible, but the economic benefits derived from it are subject to prescription; the State lacks standing to contest specific benefits if not previously challenged with specificity.

Parole chiave

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victim of duty status prescription period military death benefits state standing administrative claim vittima di guerra responsabilità dell'assicurazione militare reati contro i doveri di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 563 e 564 della l. n. 266 del 2005
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l.
Art. 2 del DPR n. 510/99
Con il terzo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2 del DPR n. 510/99, in relazione all’art.
Artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
510/99, in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23
266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23 e molte altre).
Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016
Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13716-2023 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -ricorrente - contro GRAVILI ANNA in proprio e nella qualità di erede di BISCONTI MARCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MURANO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 421/2023 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 1114/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.13716/2023 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC R.G. 13716/23 Rilevato che: Con sentenza del giorno 13.6.2023n. 421, la Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente il gravame proposto da Gravili Anna in proprio e nella qualità di erede di Bisconti Marco, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima nei confronti del Ministero della Difesa, volta a chiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere del figlio, in quanto militare deceduto il 22.6.2006 presso l’area addestrativa di Torre Veneri durante le esercitazioni di tiro con carro armato “Ariete” e ciò, ex art. 1 comma 564 della legge n. 266/05 e regolamento DPR n. 243/06, con conseguente attribuzione dei relativi benefici assistenziali, in relazione al decesso avvenuto.

La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame della Gravili Anna, riteneva che dovesse riconoscersi la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, versandosi in una ipotesi di decesso avvenuto nel corso di esercitazione militare, per cui si era al cospetto di una “missione di qualunque tipo” nel cui ambito l’evento lesivo letale si era verificato a causa di un grave errore organizzativo e, quindi, della negligente o imprudente organizzazione del servizio, da parte dell’amministrazione militare; per quanto ancora d’interesse, riteneva non prescritto il diritto richiesto, vertendosi in tema di status, per quanto riguarda le vittime del dovere e soggetti equiparati, mentre, la medesima Corte d’appello riteneva prescritti i ratei maturati prima del decennio anteriore alla domanda amministrativa del 12..5.2017.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, il Ministero della Difesa ricorr e per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre Gravili Anna ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt.2934, 2935 e 2946 c.c., con riferimento al diritto ad essere riconosciuti “vittime del dovere” ovvero “soggetti ad esse equiparati”, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto l’imprescrittibilità del preteso status di “vittima del dovere” e/o di “soggetto ad essa equiparato”, cui conseguirebbe il diritto del pubblico dipendente o dei suoi eredi ad agire in ogni tempo, per il riconoscimento del medesimo, mentre invece, la condizione di vittima del dovere doveva essere considerata un diritto soggettivo, sia pure avente natura assistenziale e, quindi, suscettibile di estinguersi per prescrizione, al pari di tutti gli altri diritti soggettivi; nella specie, l’istanza per il riconoscimento della qualità sopra indicata era stata presentata dalla sig.ra Gravili Anna dopo il decorso di dieci anni dalla data dell’evento lesivo, quando si era verificato il decesso del figlio.

Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt.2934, 2935 e 2946 c.c., con riferimento ai diritti economici conseguenziali spettanti alle “vittime del dovere” ovvero ai “soggetti ad esse equiparati”, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, pur avendo espressamente statuito sulla prescrittibilità, nel termine ordinario decennale, dei predetti diritti economici conseguenziali,ha ritenuto che l’aver presentato istanza oltre il termine decennale di prescrizione avesse estinto soltanto i singoli ratei maturati in data antecedente, ma non anche, a monte, il diritto stesso a percepire i suddetti assegni, trattandosi di un diritto di credito unitario, che viene adempiuto dall’Amministrazione periodicamente, con il versamento dei singoli ratei.

Con il terzo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2 del DPR n. 510/99, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché il Ministero della Difesa era privo di legittimazione passiva, intesa in senso sostanziale, in relazione ai benefici assistenziali diversi dalla concessione della speciale elargizione una tantum e degli assegni vitalizi mensili, per essere competenti gli Enti del servizio sanitario nazionale. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23 e molte altre). A tale orientamento consolidato va data necessaria continuità, nella specie, pertanto, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto lo status di vittima del dovere e/o dei soggetti equiparati imprescrittibile, mentre ha correttamente ritenuto la prescrittibilità – riferita a tutte le provvidenze richieste - dei ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa del 12.5.2017.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto l’Amministrazione ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, così che la doglianza appare formulata per la prima volta nella presente sede di legittimità, oltre che per difetto di specificità , perché non si indicano i benefici correlati allo status (rispetto a soggetto deceduto) in relazione ai quali il ministero sarebbe privo di legittimazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato.

Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delleAmministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)”.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il Ministero della Difesa a pagare a Gravili Anna le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre €