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Decreto — n. 9409/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9409/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9409/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18158/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato BOCCIA NERI MASSIMO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUADAGNINO ANGELO -ricorrente- -controricorrente al ricorso incidentale – contro CIMMINO ENRICA, domiciliata come da registri di giustizia gli avv.ti DE PAOLIS ANTONIO ed ERMINI PAOLO (RMNPLA66B09H501R) che la rappresentano e difendono -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 813/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9409/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato BOCCIA NERI MASSIMO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUADAGNINO ANGELO -ricorrente- -controricorrente al ricorso incidentale – contro CIMMINO ENRICA, domiciliata come da registri di giustizia gli avv.ti DE PAOLIS ANTONIO ed ERMINI PAOLO (RMNPLA66B09H501R) che la rappresentano e difendono -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 813/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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motivi di cassazione complessità della procedura impugnabilità di decisioni incidentali ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese giudizio sul merito della causa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
813/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18158/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato BOCCIA NERI MASSIMO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUADAGNINO ANGELO -ricorrente- -controricorrente al ricorso incidentale – contro CIMMINO ENRICA, domiciliata come da registri di giustizia gli avv.ti DE PAOLIS ANTONIO ed ERMINI PAOLO (RMNPLA66B09H501R) che la rappresentano e difendono -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 813/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe poste e carico del ricorrente principale, su cui ricade la soccombenza, avendo la controricorrente proposto il ricorso incidentale solo in via condizionata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari Avv. Antonio De Paolis e P