Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, INPS, had filed a recourse against a second-instance judgment involving multiple defendants but remained silent after the court's offer to settle. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12261/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CHERUBINA CIRIELLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO GUADAGNINO -ricorrente- contro SIMONE RODOLFO, PIRODDI LOVRAI LEANDRO, GIANZI LAURA, RAIOLA MARIO, FABBRI RICCARDO, PETRIZZA GIAMPIERO, SELVA MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 113, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARIENI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TALLADIRA -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.467/2020 depositata il 26/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate fra le parti in ragione dell’accordo transattivo dalle stesse raggiunto
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,il 02/04/2024