Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed on costs and settlement of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the lawsuit on January 15, 2024. Although the appellant initially argued that the lower court erred in granting standing to a third party regarding a labor contract expiration, the withdrawal rendered the substantive arguments moot. Consequently, the proceedings were extinguished by mutual agreement on cost compensation, resulting in the dismissal of the appeal without a merits ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the suit, and the judgment is not quashed upon such withdrawal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23742-2022 proposto da: MUSICO' FILIPPO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO SPARTI; -ricorrente - contro SERVIZI AUSILIARI SICILIA - S.C.P.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GRECO; -controricorrente - nonchè contro OPENJOBMETIS S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo Oggetto Appello nel rito del lavoro Specificità dei motivi R.G.N.23742/2022 Cron.
Rep. Ud.24/01/2024 CC studio legale GIANNI ORIGONI, rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO FUSILLO; -controricorrente - nonchè contro MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 821/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/07/2022 R.G.N. 974/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO CHE:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, nella contumacia dell’appellata Multiservizi s.p.a. in liquidazione (già dichiarata fallita), ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Musicò Filippo contro la sentenza n. 1338/2020 del Tribunale della medesima sede, che aveva integralmente rigettato il suo ricorso.
2. La Corte territoriale, trascritte le conclusioni dell’attore contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rilevava che, Autorizzata la chiamata in causa di Quanta Agenzia per il lavoro s.p.a. e di Multiservizi s.p.a., il primo giudice, dopo aver individuato l’oggetto della domanda, ritenne che la società Quanta “atteso il diretto coinvolgimento nella vicenda contrattualistica posta a fondamento dell’assunto attoreo” fosse “legittimata a proporre l’eccezione di decadenza, la cui fondatezza per altro” emergeva “per tabulas, risultando documentalmente che il rapporto” era “cessato in data 12.3.2009 e che il ricorso” era “stato depositato in data 31.5.2017” ; rilevava ancora che avverso la decisione di primo grado aveva proposto appello il lavoratore, chiedendone la riforma nella parte in cui il Tribunale aveva accolto l’eccezione di decadenza. 2.1.
Tanto premesso e richiamati a riguardo principi espressi in talune decisioni di legittimità, osservava che: nel caso di specie, il Musicò, con l’atto di gravame si è limitato a ricostruire la vicenda processuale e lo svolgimento del giudizio di primo grado oltre che a trascrivere (in larga parte pedissequamente) gli stessi motivi illustrati (dal punto 6 al punto 11) delle note autorizzate depositate il 3.5.2020. Soltanto a pagina 24 del ricorso, ha, infine, esplicitato le proprie doglianze nei termini il cui tenore si riporta: “La sentenza oggetto della presente impugnazione deve essere riformata, in primo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la Quanta Agenzia per il Lavoro spa … “sia legittimata a proporre l’eccezione di decadenza risultando documentalmente che il rapporto è cessato in data 12/03/2009 e che il ricorso è stato depositato in data 31/05/2017”.
Non può, infatti, convenirsi con il Tribunale secondo cui la Quanta spa era legittimata a proporre l’eccezione di decadenza”. Adogni evidenza, dunque, l’appello, si limita ad una generica contestazione della decisione, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, risulta carente delle ragioni per cui il Musicò non condivide le argomentazioni poste dal Giudice a base della sua pronuncia, riducendosi, in definitiva, in una richiesta di mero nuovo giudizio sulle medesime questioni già affrontate e risolte dal Tribunale in primo grado .
3. Avverso tale decisione, Musicò Filippo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.4. Mentre Multiservizi s.p.a.è rimasta mera intimata, non essendosi costituita (anche) in questa sede, le altre due società in epigrafe indicate hanno resistito con distinti controricorsi.
5. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:
1. Rileva il Collegio che il difensore del ricorrente, all’uopo munito di procura speciale, in data 15.1.2024, ha depositato telematicamente atto in cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.; a loro volta i difensori delle controricorrenti, muniti di altrettante procure speciali, hanno depositato telematicamente distinti atti di accettazione della suddetta rinuncia e di rinuncia ai rispettivi controricorsi.
2. Tutte le parti costituite concordano, inol tre, sul la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità (è fatto presente dalle stesse che rinunce e accettazioni riflettono una transazione stragiudiziale della lite, già profilata dal ricorrente nella memoria richiamata in narrativa).
3. Essendo rinunce ed accettazioni regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c.
4. In conformità alle concordi richieste dalle parti, le spese del giudizio devono intendersiintegralmente compensate.
5. Nulla dev’essere disposto circa le spese di questo giudizio di cassazione rispetto alla Multiservizi s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita, che non ha svolto alcuna difesa anche in questa sede.
6. Non deve essere disposto il raddoppio del contributo un