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Ordinanza — n. 9360/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished per Art. 391 c.p.c. upon acceptance of renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9360/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the counter-plaintiff accepted the plaintiff's withdrawal of the cassation appeal. The core facts involve a labor dispute regarding the reinstatement of a worker against a public service company and a bankrupt entity. The court ruled that since the renunciation was regular and accepted, the process ended under Article 391 of the Code of Civil Procedure, with no further disposition on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party renounces an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished without further disposition on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of renunciation labor dispute reinstatement public service company bankruptcy liquidation attività al servizio di diversi datori di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma, c.p.c.
giusta l’art. 390, ult.
Art. 391 c.p.c.
risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
art. 27 d.lgs. n. 276/2003
473/2014 del Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda proposta da Castiglione Calogera, volta ad ottenere la cos tituzione, alle dipendenze di Multiservizi s.p.a., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 27 d.lgs.
art. 391 c.p
risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21589-2020 proposto da: CASTIGLIONE CALOGERA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA SALVAGO; -ricorrente - contro SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA 38, presso lo studio dell'avvocato DARIO SCIME', rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE CIMINO; -controricorrente - Oggetto Somministrazione a termine Trasferimento di azienda Società a controllo pubblico R.G.N.21589/2020 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC nonchè contro FALLIMENTO DELLA MULTISERVIZI S.P.A.; -intimato - avverso la sentenza n. 1110/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/01/2020 R.G.N. 472/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, in sede di rinvio da questa Corte Suprema di Cassazione, nella dichiarata contumacia dell’appellata Multiservizi s.p.a., in parziale riforma della sentenza n. 473/2014 del Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda proposta da Castiglione Calogera, volta ad ottenere la cos tituzione, alle dipendenze di Multiservizi s.p.a., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003, con conseguente condanna della cessionaria Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. alla riammissione in servizio;

2. avverso tale decisione Castiglione Calogeraha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi;

3. ha resistito la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. con controricorso;

4. il fallimento della Multiservizi s.p.a. in liquidazione è rimasto mero intimato;CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della controricorrente ha depositato atto di accettazione, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa società e dal suo difensore, dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, pure contestualmente prodotto, e parimenti sottoscritto dalla lavoratrice e dal suo difensore costituito;

2. giusta l’art. 390, ult. comma, c.p.c., non essendo costituito in questa sede il fallimento della Multiservizi s.p.a., non appare necessaria la notifica dell’atto di rinuncia a detto mero intimato;

3. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

4. nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, avendo la controricorrente aderito alla suddetta rinuncia;

5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dic