Cassation appeal dismissed as withdrawn via conciliation; public company and employee settled labor dispute terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal process extinguished following a conciliation agreement where the public company withdrew its cassation request and the employee accepted. The lower court had previously ordered the company to reinstate the worker and pay indemnities for an indefinite-term employment relationship. Since both parties formally renounced the litigation in the cassation chamber, the court applied the statutory rule for extinguishing proceedings without issuing a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ultimo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a conciliation agreement in the cassation chamber and one party renounces the appeal, the proceedings are extinguished without a decision on the merits.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6557-2020 proposto da: SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; -ricorrente - contro BENNARDO GIUSEPPINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO MARIA CREMONA; -controricorrente - Oggetto Società a controllo pubblico R.G.N.6557/2020 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC nonchè contro FALLIMENTO DELLA MULTISERVIZI S.P.A.; -intimato - avverso la sentenza n. 413/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/08/2019 R.G.N. 1057/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO che:
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, nella dichiarata contumacia della Multiservizi s.p.a., rigettava l’appello proposto dalla Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato che tra l’attrice Bennardo Giuseppina e la Servizi Ausiliari Sicilia intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 27.4.2010 e che aveva condannato detta società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle, a titolo di indennità ex art. 32 l. n. 183/2010, una somma commisurata a 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
2. avverso tale decisione la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi;
3. ha resistito la lavoratrice suddetta con controricorso;
4. il fallimento della Multiservizi s.p.a. in liquidazione è rimasto mero intimato;CONSIDERATO che:
1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente con apposita nota ha depositato copia del verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti costituite in questa sede, assistitedai rispettivi difensori, verbale in cui, per quanto qui interessa, la società ha rinunciato al ricorso per cassazione che qui ci occupa e la lavoratrice ha aderito a tale rinuncia;
2. giusta l’art. 390, ult. comma, c.p.c., non essendo costituito in questa sede il fallimento della Multiservizi s.p.a., non appare necessaria la notifica dell’atto di rinuncia a detto mero intimato;
3. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
4. nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, essendo state regolate dalle parti costituite in questa sede nel senso della loro integrale compensazione nell’ambito della conciliazione tra le stesse intervenuta;
5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dic