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Decreto — n. 9319/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9319/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9319/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8858/2019 R.G. proposto da : BLUNDETTO KATIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE GIACALONE -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1233/2018 depositata il 11/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9319/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BLUNDETTO KATIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE GIACALONE -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1233/2018 depositata il 11/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripristino dello stato precedente risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese diritto al risarcimento danni anticipo delle spese motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8858/2019 R.G. proposto da : BLUNDETTO KATIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE GIACALONE -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1233/2018 depositata il 11/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese possono essere compensate fra le parti in quanto alla data di deposito del ricorso questa Corte non si era ancora pronunciata sulla questione qui controversa

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma,il 02/04/2024