Decreto — n. 9295/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33505/2019 R.G. proposto da : LAMPONI LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell’avvocato MICHELE BONETTI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELIA SANTI -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO REGIONALE DI PRATO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.378/2019 depositata il 07/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9295/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate fra le parti in quanto alla data di deposito del ricorso non si era ancora formato l’orientamento richiamato nella proposta di definizione anticipata P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33505/2019 R.G. proposto da : LAMPONI LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell’avvocato MICHELE BONETTI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELIA SANTI -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO REGIONALE DI PRATO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.378/2019 depositata il 07/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate fra le parti in quanto alla data di deposito del ricorso non si era ancora formato l’orientamento richiamato nella proposta di definizione anticipata P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento Così deciso in Roma,il 02