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Decreto — n. 9295/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9295/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9295/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33505/2019 R.G. proposto da : LAMPONI LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell’avvocato MICHELE BONETTI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELIA SANTI -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO REGIONALE DI PRATO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.378/2019 depositata il 07/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9295/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate fra le parti in quanto alla data di deposito del ricorso non si era ancora formato l’orientamento richiamato nella proposta di definizione anticipata P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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anticipo delle spese risarcimento per errore giudiziario restituzione del termine scaduto diritto al risarcimento danni compensazione nel fallimento motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33505/2019 R.G. proposto da : LAMPONI LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell’avvocato MICHELE BONETTI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELIA SANTI -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO REGIONALE DI PRATO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.378/2019 depositata il 07/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate fra le parti in quanto alla data di deposito del ricorso non si era ancora formato l’orientamento richiamato nella proposta di definizione anticipata P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento Così deciso in Roma,il 02