Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Perugia Court of Appeal's 2019 judgment extinguished. The appellant failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days following the court's proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.37962/2019 R.G. proposto da : MARRONI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato BORROMEO CARLO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ULPIANO, 47, presso lo studio dell’avvocato DI CANDILO PAOLO rappresentato e difeso dall'avvocato MARCUCCI MASSIMO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 140/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO PERUGIA il 21/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la novità della questione al momento della proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.