Decreto — n. 9223/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19867/2023 R.G. proposto da : CATALDI MARCELLO e CATALDI SUSI N.Q. DI EREDI DI CATALDI PIETRO, domiciliati come da Pec registri di giustizia presso l’avvocato LANZETTA ROSARIO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI PALERMO, domiciliati come da Pec registri di giustizia presso l’avvocato CANNAROZZO FAZZARI ROBERTA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 772/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 26/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9223/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19867/2023 R.G. proposto da : CATALDI MARCELLO e CATALDI SUSI N.Q. DI EREDI DI CATALDI PIETRO, domiciliati come da Pec registri di giustizia presso l’avvocato LANZETTA ROSARIO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI PALERMO, domiciliati come da Pec registri di giustizia presso l’avvocato CANNAROZZO FAZZARI ROBERTA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 772/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 26/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.